Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per ferie non godute (TAR Piemonte n. 1538 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione strumentale al soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali già intervenuti. L’entità delle somme richieste dal creditore non è pertanto vincolante per l’Amministrazione, dovendo il giudice verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice accerta l’inottemperanza e assegna all’Ente un termine per il pagamento, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il riconoscimento degli interessi legali sul credito pecuniario esclude la concessione di penalità di mora, risultando la pretesa già adeguatamente tutelata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a titolo di carta docente, oltre € 2.907,84 per ferie non godute, con interessi. Il passaggio in giudicato era attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e la sentenza era stata notificata.
L’Amministrazione corrispondeva la carta docente, ma nulla versava per le ferie. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la pretesa è sorretta da documentazione idonea, non adeguatamente contrastata, e si fonda su pronuncia avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il thema decidendum è quindi circoscritto alla mancata esecuzione del comando contenuto nel titolo.
Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento, l’entità delle somme indicate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il giudice ribadisce che capitale residuo e interessi vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’azione coattiva. Il termine risulta spirato, con conseguente accoglimento del ricorso.
Il TAR dichiara dunque l’inottemperanza e assegna sessanta giorni per il pagamento di € 2.907,84 oltre interessi e accessori, con nomina del commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, attivabile dal creditore solo dopo l’inutile decorso del termine. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. Quanto alle penalità di mora, il Collegio non le riconosce, perché il credito pecuniario è già tutelato dagli interessi legali.
Sulle spese, non essendo contestato l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione di € 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio rileva infine il carattere seriale dell’inerzia e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.