Aggravamento di infermità e limiti dell’appello pensionistico ai soli motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 134 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei conti, l’appello è ammissibile soltanto per motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., restando qualificate come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o all’aggravamento di infermità. Il richiamo formale a norme di legge, a principi costituzionali o a presunti vizi processuali non rende ammissibile una doglianza che, per essere accolta, esiga la sostituzione della valutazione compiuta dal primo giudice con una diversa ricostruzione dei fatti o un differente apprezzamento delle risultanze medico-legali. Il difetto di motivazione su tali questioni assume rilievo quale motivo di diritto soltanto quando la motivazione sia radicalmente assente o meramente apparente, ovvero quando le argomentazioni siano insanabilmente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili, secondo i principi fissati dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000. Il giudice di appello può verificare l’applicazione del corretto criterio giuridico e la sussistenza di una motivazione effettiva, ma non riesaminare l’attendibilità delle consulenze o scegliere tra differenti ricostruzioni cliniche.
Il Fatto
Un ex carrista dell’Esercito, in servizio dal 1972 al 1973, era rimasto coinvolto nel ribaltamento della torretta del carro armato, riportando un trauma cranico. La Commissione medica ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità psichica, ascrivendola alla VIII categoria della tabella A, con attribuzione di un assegno privilegiato rinnovabile. In sede di rinnovo, nel 1978, l’infermità era stata ritenuta non più clinicamente rilevante e l’assegno non era stato confermato. Con istanza del 2009, l’interessato aveva chiesto la revisione per aggravamento, ma la Commissione medica aveva escluso l’aggravamento ai fini pensionistici e il Ministero della Difesa aveva adottato decreto reiettivo. Il ricorso avverso tale determinazione era stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia con sentenza n. 494/2022, avverso cui l’interessato proponeva appello con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’appello inammissibile, applicando l’art. 170, comma 1, c.g.c., che, in continuità con l’art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994, consente l’appello nelle materie pensionistiche soltanto per motivi di diritto.
Richiamate le pronunce delle Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, la Corte osserva che la natura della censura va individuata dal contenuto effettivo, non dalla rubrica formale. Il primo motivo, pur prospettando un’ultrapetizione e un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., mira in realtà a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal primo giudice, che aveva escluso la continuità clinica tra l’infermità riconosciuta negli anni Settanta e il quadro psichiatrico emerso dal 2000. La sentenza impugnata non ha revocato il riconoscimento amministrativo originario, ma ha soltanto verificato un presupposto costitutivo del trattamento richiesto, operando una valutazione di natura medico-legale sottratta al riesame del giudice di gravame.
Anche il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 64 e 70 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, non introduce una questione di diritto. Tali disposizioni non pongono una presunzione assoluta per cui ogni successivo disturbo debba considerarsi aggravamento della patologia originaria, e il richiamo al criterio del locus minoris resistentiae esprime soltanto un possibile modello esplicativo medico-legale.
La Corte esclude altresì la sussistenza di una motivazione apparente o inesistente, avendo la sentenza di primo grado indicato gli elementi decisivi, le fonti del convincimento e le ragioni della preferenza accordata alla relazione del consulente che aveva negato l’aggravamento, senza che la mancata contestazione ministeriale della relazione favorevole all’interessato la trasformasse in un fatto pacifico. In definitiva, le censure veicolano una richiesta di nuova decisione sulle questioni medico-legali, non consentita in appello.
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Nota della Redazione
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