Sei scatti stipendiali ex art. 6-bis D.L. n. 387/1987 spettanti al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda (TAR Lombardia n. 1188 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21, legge n. 232/1990, si applica al personale della Guardia di Finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale che cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che esclude il collocamento in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile al trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11, legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987 nella formulazione previgente, non avendo l’abrogazione effetto ripristinatorio. Il termine per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e la sua violazione non determina alcuna decadenza.

Il Fatto

Tre appartenenti alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda tra il 2017 e il 2023 dopo aver maturato almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile, impugnavano i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS. L’Istituto non aveva attribuito i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, nonostante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 della disposizione. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione del beneficio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso uniformandosi all’indirizzo prevalente e consolidato della giurisprudenza amministrativa, che riconosce il beneficio dei sei scatti a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, di ordinamento civile e militare. Il Collegio ha osservato che l’art. 4, d.lgs. n. 165/1997, il quale esclude dall’attribuzione degli aumenti periodici il collocamento in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici e risulta pertanto inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Il beneficio, con riferimento al TFS, resta disciplinato dall’art. 6-bis D.L. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del personale del comparto difesa e sicurezza.

Quanto all’eccezione fondata sulla reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987, la Corte ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11, legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010, possa determinare il riespandersi della norma previgente. L’abrogazione non ha effetto ripristorio delle norme precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione del legislatore. In questa prospettiva acquista coerenza l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., a tenore del quale l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare.

Il Collegio ha inoltre disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS con riferimento al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la domanda di collocamento in quiescenza. La disposizione non qualifica il termine come perentorio e, per la giurisprudenza prevalente, l’ambiguità della norma osta alla chiarezza dei presupposti che determinano la decadenza. Il rinvio alle “condizioni” che devono sussistere al momento della cessazione allude allo status soggettivo dell’interessato, non già agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio.

Il Tribunale ha condannato l’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo e corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *