Onere motivazionale rafforzato sui punteggi tecnici quando le offerte sono vicine (TAR Piemonte n. 170 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, quando le offerte tecniche delle prime classificate sono separate da differenze minime e la concorrente pretermessa ha offerto prestazioni quantitativamente superiori, la Commissione giudicatrice è tenuta a un onere motivazionale rafforzato sull’attribuzione dei punteggi, tale da rendere intelligibile l’iter valutativo seguito. La giustificazione dei punteggi fornita dalla stazione appaltante in sede di rigetto dell’istanza di autotutela costituisce un’integrazione postuma non spendibile, ove non trovi riscontro nei verbali di gara e confligga con la valutazione di conformità al Disciplinare espressa dalla Commissione. Il deficit istruttorio e motivazionale è sindacabile dal giudice amministrativo per eccesso di potere, anche a prescindere dalla concreta fondatezza tecnica del punteggio.
Il Fatto
Una società partecipava, quale mandataria di un costituendo RTI, a una gara europea indetta da ANAS s.p.a. per un appalto misto di lavori e servizi. All’esito delle valutazioni tecniche si classificava terza, con un punteggio di poco inferiore a quello della prima classificata e della seconda. L’appalto veniva aggiudicato con determinazione del 20.06.2025.
La ricorrente presentava istanza di riesame, dolendosi di errori e incongruenze nell’attribuzione dei punteggi sui criteri “Integrazione agli interventi di mitigazione degli impatti” ed “Esperienza specifica”. La stazione appaltante respingeva l’istanza con nota del 18.07.2025. Con ricorso affidato a undici motivi — con successiva rinuncia al terzo e al quinto — la pretermessa chiedeva l’esclusione delle prime due classificate, la rinnovazione della valutazione tecnica e la declaratoria di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi diretti alla riedizione della procedura, per la loro maggiore consistenza oggettiva, richiamando la Ad. Plen. n. 5 del 2015. Richiama il principio per cui le contestazioni sulla composizione della Commissione devono accompagnarsi all’allegazione di concreti travisamenti valutativi, non risolversi in un’astratta pretesa di controllo formale.
Il nono motivo è inammissibile: il requisito numerico dei commissari provenienti dalla Direzione di riferimento, fissato dall’art. 3, comma 8, del Regolamento Commissioni ANAS, era stato violato all’avvio, ma la sopravvenuta sostituzione di un componente ha integrato il requisito prima della conclusione. Un eventuale annullamento restituirebbe gli atti alla medesima Commissione, con esito privo di utilità.
Il decimo motivo è infondato. L’identità di funzioni richiesta dall’art. 3.12 del Regolamento non va letta come appartenenza alla stessa Direzione, ma in senso sistematico. La sostituzione di un componente non impone la rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che restano valide, potendo il subentrante fare proprie le valutazioni precedenti: la ratifica risulta dai verbali del 18.03.2025. L’undicesimo motivo, sul metodo di attribuzione dei coefficienti ex art. 18.2 del Disciplinare, è parimenti inammissibile e infondato, poiché l’offerta tecnica conteneva la media dei coefficienti e il Disciplinare non imponeva la verbalizzazione dei singoli voti.
Il primo motivo, sull’esclusione della prima classificata per il subappalto necessario, è respinto: al momento del bando era vigente l’art. 12, comma 2, d.l. n. 47/2014, abrogato solo dal correttivo al Codice, con la conseguenza che le categorie OS19 e OS9 non richiedevano qualificazione obbligatoria. I motivi secondo e quarto, sull’equivalenza delle tutele dei CCNL applicati, sono scrutinati congiuntamente: la verifica di congruità dell’offerta sfugge al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivata, e il giudizio di equivalenza è complessivo e non atomistico. Il settimo motivo, sul punteggio per l’esperienza specifica, non supera il vaglio, poiché la documentazione della ricorrente non consente di apprezzare la riconducibilità dei lavori alle categorie richieste.
Il sesto motivo è invece accolto. I punteggi attribuiti a Neocos erano motivati dalla mancata allegazione degli elaborati grafici. Tale giustificazione non trova riscontro in alcun verbale, è stata formulata dopo l’aggiudicazione da un dirigente estraneo alla direzione di riferimento e confligge con la dichiarata conformità dell’offerta al Disciplinare. Inoltre, l’offerta della ricorrente era quantitativamente superiore a quella delle controinteressate. Il Collegio annulla quindi la determinazione, con restituzione degli atti perché la Commissione rivaluti i punteggi sui criteri B.2.1.c e B.2.1.d, escludendo la declaratoria di inefficacia del contratto, non risultandone la sottoscrizione, e compensando le spese.
Nota della Redazione
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