Scelta del metodo di accertamento riservata all’amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. V n. 12253 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, la scelta del metodo di accertamento e l’individuazione degli elementi presuntivi idonei a fare emergere la capacità reddituale del contribuente sono riservate in via esclusiva all’amministrazione finanziaria. Il giudice tributario non può sostituire al criterio dell’ufficio un diverso criterio di determinazione, né tantomeno le risultanze degli studi di settore, che costituiscono mere presunzioni semplici derivanti da una procedura accertativa diversa e standardizzata. Quando l’atto di rettifica sia sufficientemente motivato, con indicazione degli indici di inattendibilità dei dati di bilancio e della loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, esso è assistito da presunzione di legittimità e grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.
Il Fatto
Un contribuente, esercente attività di consulente del lavoro, impugnava un avviso di accertamento relativo a un anno d’imposta, con cui l’amministrazione finanziaria gli contestava una differenza di compensi non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’ufficio, ritenendo che il criterio adottato dall’amministrazione non fosse condivisibile e preferendo quello basato sui risultati dello studio di settore, già seguito dal giudice di primo grado.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione dei criteri presuntivi e la sostituzione del metodo di accertamento. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha ribadito che rimane riservata in via esclusiva all’amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento e, conseguentemente, l’individuazione degli elementi che, nel caso concreto, appaiono maggiormente idonei a fare emergere l’effettiva capacità reddituale del contribuente.
Nel caso esaminato, la C.t.r. aveva ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo dell’ufficio, per la sussistenza dei presupposti e l’insussistenza della prova contraria, ma aveva poi disatteso la determinazione dei maggiori ricavi ottenuta con quel metodo. Aveva fondato la propria conclusione sul rilievo che il criterio dell’amministrazione si basasse su dati empirici e sull’id quod plerumque accidit, preferendo il criterio dei risultati dello studio di settore.
La Corte ha censurato tale impostazione. In tema di accertamento induttivo consentito dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, l’atto di rettifica, se l’ufficio ha sufficientemente motivato indicando gli indici di inattendibilità dei dati di bilancio e dimostrandone l’astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità: null’altro l’ufficio è tenuto a provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 27804 del 2018, Cass. n. 29140 del 2021 e Cass. n. 37881/2022.
Nella specie, l’ufficio aveva determinato il reddito utilizzando i dati ricavabili dalle registrazioni contabili dello stesso professionista, sulla base della differenza tra la tariffa minima determinata dall’ufficio e quella applicata o non contabilizzata per prestazioni prive di fatturazione. Si trattava di elementi presuntivi tratti dalla contabilità del contribuente, disattesi dalla C.t.r. senza alcuna specifica valutazione sulla prova contraria, mediante l’applicazione delle risultanze dello studio di settore, che altro non sono se non presunzioni semplici derivanti da una procedura accertativa del tutto diversa e standardizzata.
Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.