Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro: l’inadempimento dell’Amministrazione fonda l’accoglimento (TAR Marche n. 865 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inadempimento dell’Amministrazione, costituita solo formalmente e non avendo opposto ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, determina l’accoglimento del ricorso. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato un Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sezione Lavoro, che ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, non è stata eseguita dall’Amministrazione. Il ricorrente ha pertanto agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo giudiziale. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa.
Il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine di 30 giorni per adempiere. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, che opererà solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro 120 giorni dall’investitura.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il TAR l’ha rigettata, ritenendo sufficiente la sola nomina del Commissario quale misura acceleratoria. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.