Annullamento DIA per omessa autorizzazione sismica: il Comune deve ricercare il titolo originario prima di dichiarare l’inefficacia (TAR Lazio n. 12543 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia di una DIA non può fondarsi su un’istruttoria carente che ometta di ricercare il titolo edilizio originario, quand’esso sia stato rilasciato dal medesimo Comune e risulti nella sua disponibilità. Il mancato rinvenimento del titolo da parte dell’ente non può far gravare sul privato le conseguenze della propria negligenza, tanto più quando il privato ne abbia espressamente segnalato l’esistenza nella stessa DIA integrativa. L’accertamento della conformità dell’intervento richiede che l’amministrazione si confronti con il titolo assentivo a suo tempo rilasciato, non potendo limitarsi a ritenere, in modo acritico, la DIA incompleta e quindi inefficace.
Il Fatto
La ricorrente presentava nel marzo 2015 una DIA ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 per lavori nel piano seminterrato di un proprio immobile, integrandola nel giugno successivo con la realizzazione di una rampa carrabile. Nella relazione tecnica allegata, il tecnico incaricato dichiarava di non aver potuto reperire il titolo originario relativo all’apertura del passo carrabile, avendo rintracciato solo un’autorizzazione del 1992.
Nel novembre 2022 il Comune avviava il procedimento per la declaratoria di inefficacia della DIA integrativa, ritenendola sguarnita dell’autorizzazione sismica per i muri di contenimento della rampa. Con determina dell’8 marzo 2023 l’ente dichiarava l’inefficacia della DIA, respingendo le osservazioni della ricorrente, che impugnava l’atto deducendo violazione dell’affidamento, difetto di istruttoria e lesione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la ricorrente aveva dimostrato, con documentate allegazioni, che la costruzione della rampa era stata autorizzata dal Comune con provvedimento sindacale del 19 ottobre 1995, n. 125. Dai grafici allegati a tale titolo si evinceva chiaramente che la rampa era stata originariamente assentita nella conformazione corrispondente allo stato attuale.
Il TAR ha rilevato che il Comune avrebbe dovuto tenere conto del predetto titolo, la cui esistenza era stata segnalata dalla stessa ricorrente nella DIA integrativa del giugno 2015. L’ente avrebbe dovuto, in primo luogo, rintracciare il provvedimento da esso stesso emesso e nella sua disponibilità, senza poter far gravare sul privato le conseguenze del suo mancato rinvenimento.
La carenza istruttoria assume rilievo decisivo: il Comune avrebbe dovuto confrontarsi con il titolo assentivo a suo tempo rilasciato, senza poter ritenere in modo acritico la DIA incompleta e quindi inefficace. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle ulteriori censure, mentre la natura formale dell’accoglimento ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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