Riscatto del servizio pre-ruolo e limite quinquennale delle maggiorazioni (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 8 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e di esercitare la facoltà di riscatto ex art. 5 e art. 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della maggiorazione, non con la proposizione della domanda di riscatto. La successiva istanza amministrativa e il pagamento dell’onere costituiscono mere modalità di esercizio del diritto, restando ferma l’efficacia ab origine dei periodi riscattati. Ne consegue che il limite quinquennale di valorizzazione non si verifica alla data della domanda, ma secondo un criterio cronologico di collocazione temporale dei periodi di servizio. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è quindi consentita anche a chi abbia già superato il tetto dei cinque anni al momento dell’istanza. La valorizzazione ex art. 7, comma 3, opera invece solo per i periodi di servizio con percezione delle relative indennità, e oltre il quinquennio unicamente per quelli collocati integralmente prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana ha deferito alle Sezioni riunite, ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 114, comma 1, c.g.c., due questioni di massima insorte nel giudizio d’appello in materia di pensioni n. 6965/P. In quel giudizio l’I.N.P.S. chiede la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del militare, riconoscendogli il diritto alla valutazione a titolo oneroso, entro il limite dei cinque anni, di una serie di periodi di servizio pre-ruolo.
Il ricorrente mira a cumulare tali periodi all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 per accedere al sistema retributivo. La Sezione rimettente ha ravvisato un contrasto orizzontale tra le Sezioni d’Appello sulla portata del limite quinquennale e sul momento di insorgenza del diritto, ritenendo necessaria una soluzione nomofilattica.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno anzitutto dichiarato ammissibili e rilevanti i quesiti, sussistendo il conflitto orizzontale e il rapporto di pregiudizialità rispetto al giudizio a quo. La questione investe l’interpretazione coordinata dell’art. 5 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/1997.
Sul piano normativo, il Collegio distingue i servizi operativi, connotati dalla percezione delle relative indennità e valorizzati ipso iure, dai periodi di servizio comunque prestato, computabili a titolo parzialmente oneroso. L’art. 7, comma 3, disciplina solo i primi, salvaguardando i diritti già acquisiti; l’art. 5 fissa invece in cinque anni il tetto di computabilità per entrambe le tipologie.
Sul primo quesito, la Corte respinge la tesi dell’Istituto secondo cui la maggiorazione del servizio comune maturerebbe solo con il perfezionamento del riscatto. Richiamando la giurisprudenza contabile prevalente e le stesse circolari dell’ente, afferma il principio dell’efficacia ab origine dei periodi riscattati, in coerenza con l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184/1997, che impone di tener conto della collocazione temporale dei periodi. La determinazione dell’onere alla data della domanda attiene al quantum, non posticipa gli effetti del riscatto.
Sul secondo quesito, la Corte trae le conseguenze del criterio cronologico. Poiché il diritto sorge con il fatto costitutivo, la verifica del limite quinquennale non può ancorarsi alla data della domanda. Il militare che abbia superato il tetto al momento dell’istanza può comunque optare per il riscatto dei periodi pregressi, in luogo di quelli successivi caratterizzati da indennità.
Quanto all’art. 7, comma 3, la valorizzazione oltre i cinque anni resta ammessa solo per i periodi di servizio con percezione delle indennità integralmente collocati prima dell’entrata in vigore del decreto, con divieto di valorizzare i periodi successivi. Le Sezioni riunite hanno quindi enunciato i principi di diritto posti a soluzione dei quesiti, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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