SCIA senza opere e termine trenta giorni: inefficacia del provvedimento tardivo il termine del comma 6-bis decorre dalla presentazione dell’istanza ()

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazione certificata di inizio attività in ambito edilizio, il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 è di trenta giorni, ai sensi del comma 6-bis della medesima disposizione, e decorre dalla data di presentazione della segnalazione. Tale termine è perentorio e la sua scadenza determina l’inefficacia del provvedimento tardivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990. Un’eventuale richiesta di integrazione documentale avanzata dall’Amministrazione successivamente alla scadenza non può incidere sulla decorrenza del termine. Il provvedimento adottato fuori termine non può essere qualificato come esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 se non reca alcun riferimento ai relativi presupposti. Il mutamento di destinazione d’uso senza esecuzione di opere è soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1-quinques, d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito a uffici, presentava al Comune una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso a commerciale, senza esecuzione di opere. L’Amministrazione, dopo aver richiesto un’integrazione documentale, adottava un provvedimento di “comunicazione di inefficacia e archiviazione” della pratica, motivato dal contrasto della destinazione richiesta con le previsioni delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione del termine di trenta giorni previsto per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela. Il Comune si costituiva in giudizio, sostenendo la necessità del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso “urbanisticamente rilevante”.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione del termine previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. La segnalazione era stata presentata il 26.4.2025 e l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare l’eventuale provvedimento negativo entro il 26.5.2025, mentre aveva provveduto solo il 25.7.2025, ormai decorso il termine.

La Corte ha escluso che la richiesta di integrazione documentale, comunicata il 29.5.2025, potesse sospendere il termine, in quanto già interamente decorso. Ha inoltre escluso la riconducibilità del provvedimento all’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, non contenendo alcun riferimento ai relativi presupposti. Ne è stata pertanto dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990.

Il Tribunale ha respinto la tesi del Comune sulla necessità del permesso di costruire, richiamando l’art. 23-ter, comma 1-quinques, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024, che assoggetta a SCIA il mutamento di destinazione d’uso privo di opere. Ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato era stato motivato proprio ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990. La mancata considerazione della nuova disciplina ha determinato anche l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per difetto di istruttoria. L’ultima censura è stata assorbita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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