La demolizione di terrazzamenti e muri di contenimento difformi è legittima (TAR Campania n. 4201 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di terrazzamenti, muri di contenimento e nuove superfici calpestabili su un terreno originariamente in pendenza non costituisce una modesta opera di finitura, bensì una profonda e permanente alterazione morfologica del territorio e dei luoghi, che dev’essere assentita sotto i distinti profili urbanistico, paesaggistico ed ambientale. Gli interventi di movimento terra e livellamento del terreno, comportanti una modifica della conformazione dell’area, integrano una trasformazione urbanistica e determinano una alterazione permanente dell’assetto del territorio, da qualificarsi come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. L’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale, essendo implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia. Gli interventi edilizi effettuati in assenza o in difformità dalla DIA o SCIA in zone paesaggisticamente vincolate non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria ex art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Barano d’Ischia che disponeva la demolizione di due muri di contenimento di consistenti dimensioni e una rampa in terra-battuta, realizzati su un cespite di sua proprietà, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico in forza del P.T.P. dell’isola di Ischia. Il provvedimento fondava l’ingiunta demolizione sulla rilevata difformità delle opere rispetto all’oggetto della S.C.I.A. depositata pochi mesi prima, finalizzata al solo ripristino di alcuni tratti di muratura e al consolidamento delle restanti parti, nonché sulla violazione della norma del P.T.P. che esclude la realizzazione di nuove costruzioni.

Il ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui l’incompetenza del dirigente dell’U.T.C., la sufficienza della S.C.I.A. presentata, la sussistenza di deficit motivazionali e istruttori e l’inesistenza di violazioni del P.T.P. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

La sentenza del TAR Campania respinge il ricorso, disattendendo preliminarmente l’eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente. Il tribunale osserva che l’art. 49 della legge regionale della Campania n. 16/2004 ha radicato la competenza in capo al dirigente comunale in materia di provvedimenti edilizi, e che, sul piano generale, ogni competenza del Sindaco concernente la mera attività di gestione amministrativa deve ritenersi abrogata in virtù della separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione. L’orientamento consolidato, richiamato nella pronuncia, esclude che rilevi l’assenza di disposizioni attuative dello statuto comunale, discendendo tale attribuzione direttamente dalla legge.

Sotto il profilo sostanziale, il TAR esclude i lamentati vizi istruttori e motivazionali, rilevando che l’ordinanza impugnata fonda correttamente l’ingiunta demolizione sulla difformità delle opere accertata nei sopralluoghi del 20 e 23 maggio 2022. La S.C.I.A. presentata dal ricorrente era finalizzata al solo ripristino e consolidamento di murature, mentre i due muri di contenimento realizzati presentavano maggiore altezza, diversa sagoma e differente andamento rispetto all’elaborato grafico depositato. Per la rampa in terra-battuta non era stata fornita la prova della sua legittimità, non risultando depositato alcun titolo abilitativo né il calcolo strutturale richiesto dalla normativa sismica regionale.

Quanto alla dedotta violazione del P.T.P. dell’isola di Ischia, la sentenza chiarisce che i manufatti realizzati sono inquadrabili nel genus delle nuove costruzioni. La realizzazione di terrazzamenti e muri di contenimento su un terreno originariamente in pendenza determina una profonda e permanente alterazione morfologica del territorio, configurando un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, come confermato da un nutrito orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione. Ne consegue la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, non potendo la S.C.I.A. assolvere a tale funzione abilitativa.

La pronuncia conclude rilevando la natura doverosa dell’ordine demolitorio, in quanto gli interventi edilizi effettuati in assenza o in difformità dalla DIA o SCIA in zone paesaggisticamente vincolate non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell’intimato comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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