Inammissibile il ricorso contro il PIAO privo di immediata lesività (TAR Lombardia n. 2637 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di macro-organizzazione, quale il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo solo quando da esso derivi una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del ricorrente. La mera previsione di un obiettivo programmatico, come l’organizzazione di un evento mediante avviso pubblico, non è lesiva e richiede l’impugnazione dei successivi atti applicativi. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro il PIAO e contro il diniego di patrocinio, se la lesione è imputabile agli atti della procedura selettiva non gravati. Il mancato ricorso contro l’indizione della procedura e la mancata partecipazione alla stessa, in assenza di clausole escludenti, determinano un ulteriore difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.

Il Fatto

Un’associazione Pro Loco, organizzatrice storica di una fiera locale, impugnava la delibera di Giunta con cui il Comune aveva adottato il PIAO 2026-2028, prevedendo la “rivitalizzazione” dell’evento tramite un avviso pubblico, e il successivo diniego di patrocinio e concessione del suolo pubblico per l’edizione annuale. L’associazione deduceva lo sviamento, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e affidamento, chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per carenza di interesse, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Richiamando l’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., ha ricordato che l’interesse al ricorso deve essere concreto, attuale e volto al conseguimento di una utilità tramite il processo.

Ha quindi qualificato il PIAO come atto di macro-organizzazione, impugnabile solo quando immediatamente lesivo. Nella specie, la delibera si limitava a individuare un obiettivo programmatico, senza specificare requisiti o clausole preclusive.

La lesione lamentata dall’associazione derivava, invece, dagli atti di attuazione del programma: la determinazione di avvio della procedura di co-progettazione ex art. 55 del d.lgs. n. 117/2017, l’avviso pubblico e gli atti conclusivi della selezione, tutti non impugnati. L’annullamento dei soli atti gravati non avrebbe, pertanto, apportato alcuna utilità attuale.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’associazione non aveva partecipato alla procedura selettiva, nonostante la riapertura dei termini, restando portatrice di un interesse di mero fatto. In assenza di impugnazione dell’indizione o di deduzione di clausole escludenti, ne conseguiva l’inammissibilità del gravame anche per difetto di legittimazione. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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