La SCIA non legittima interventi su area senza prova di proprietà (TAR Lazio n. 304 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA produce l’effetto legittimante l’intervento edilizio segnalato solo se fondata su documentazione completa e veritiera e su un titolo di disponibilità dell’area adeguato. Qualora il segnalante non provi la proprietà o altro diritto che ne consenta l’utilizzazione edilizia, la segnalazione non esplica i propri effetti e l’amministrazione può legittimamente ordinare la demolizione delle opere. Non compete all’amministrazione fornire la prova della titolarità dell’immobile, gravando tale onere sul soggetto che assume di essere proprietario. L’art. 19 della legge n. 241/1990 non circoscrive le verifiche demandate all’amministrazione, che possono estendersi alla reale legittimazione del segnalante.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un edificio nel Comune di Frosinone, presentava il 15 ottobre 2014 una SCIA per l’apertura di un ingresso carrabile e la realizzazione di una recinzione. Il Comune assentiva con atto n. 9376 del 18 febbraio 2015. Dopo l’inizio dei lavori, il Comune adottava l’ordinanza n. 26/2016, notificata il 10 febbraio 2016, di sospensione, ritenendo le opere ricadenti su area di proprietà comunale in forza di convenzione di lottizzazione del 2 marzo 1985.

Completate le opere il 4 agosto 2016, il Comune notificava l’ordinanza n. 299 del 13 giugno 2016 di demolizione. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di presupposto e la violazione del termine dell’esercizio del potere inibitorio. Il Comune si costituiva, eccependo il difetto radicale di legittimazione della ricorrente sull’area interessata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il punto centrale è che la SCIA aveva ad oggetto un intervento da eseguirsi sulla particella indicata nella segnalazione, mentre le misurazioni eseguite in sede di sopralluogo accertavano che la recinzione aveva sconfinato su particelle confinanti incluse nella convenzione di lottizzazione e destinate a parcheggio pubblico. La proprietà assunta a fondamento della segnalazione non risultava, dunque, provata.

Il TAR valorizza la sentenza n. 843/2023 del Tribunale di Frosinone, che aveva respinto la domanda di usucapione delle medesime particelle, accertando la destinazione dell’area a parcheggio pubblico per effetto della dicatio ad patriam. Ne deriva che la SCIA non ha prodotto gli effetti legittimanti, almeno con riferimento alle particelle non rientranti nella proprietà della ricorrente.

Su questo presupposto il Collegio richiama il principio secondo cui la segnalazione, pur essendo atto del privato, deve corrispondere al modello legale per produrre effetti. Ove rechi dichiarazioni incomplete o non conformi alla situazione di fatto e di diritto, resta escluso ogni effetto abilitativo, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1338 del 2020.

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è respinta: nell’ambito della SCIA non spetta all’amministrazione provare la proprietà dell’immobile, dovendo chi si affermi titolare dimostrare i relativi titoli. Del pari è respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa dell’appello avverso la sentenza civile, per difetto del rapporto di pregiudizialità, essendo quel giudizio successivo ai provvedimenti impugnati.

Caduti i presupposti legittimanti, il TAR dichiara privi di pregio i motivi sulla violazione della disciplina della segnalazione e sul termine dell’esercizio del potere inibitorio. L’art. 19 della legge n. 241/1990 non predetermina in senso restrittivo le verifiche, estese alla reale legittimazione del segnalante, a tutela dei terzi. Il provvedimento è infine esente da violazione del contraddittorio, avendo la ricorrente partecipato al sopralluogo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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