Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e diniego dell’astreinte per equità (TAR Lazio n. 301 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., fissa il termine per l’esecuzione del giudicato e individua il commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice può respingerla per ragioni di equità sostanziale, quando l’obbligazione gravi su un’amministrazione già esposta a un contenzioso seriale e a note difficoltà della finanza pubblica. La misura compulsiva presuppone infatti che non sussistano ragioni ostative e che la sua applicazione non risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro e Previdenza, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione, tramite la carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.500.
Il provvedimento del giudice del lavoro, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, così divenendo definitivo. Poiché l’amministrazione non ha provveduto al pagamento, il ricorrente ha domandato al giudice amministrativo i provvedimenti esecutivi e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità dell’introduzione del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e non risultava adempiuta. Su tali presupposti l’amministrazione resistente non ha fornito elementi ostativi, essendosi limitata a un atto di mero stile.
Il ricorso è stato pertanto accolto. Il giudice amministrativo ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il compimento degli incombenti esecutivi e ha individuato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, da insediare su sollecitazione di parte ricorrente ove perduri l’inadempimento.
La parte più rilevante della decisione riguarda la domanda di astreinte. Muovendo dal tenore dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha ricordato che la statuizione costituisce titolo esecutivo e va fissata, su richiesta di parte, salvo che non sussistano ragioni ostative o che la misura risulti manifestamente iniqua.
Proprio su tale clausola di salvezza si fonda il rigetto. Il giudice ha valorizzato la gran mole di contenziosi analoghi, tutti conclusi con condanne dello stesso Ministero, e le note difficoltà della finanza pubblica. Tali circostanze integrano, secondo il Collegio, ragioni di equità sostanziale che precludono l’applicazione della misura compulsiva all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione.
Il dispositivo ha quindi fissato il termine per l’esecuzione, previsto l’intervento del commissario, posto a carico del Ministero il compenso del commissario, liquidato in € 1.000, salvo conguaglio, e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La domanda di astreinte è stata respinta.
Nota della Redazione
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