Astreinte negata per mole dei contenziosi e difficoltà della finanza pubblica (TAR Lazio n. 302 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non è automaticamente accoglibile. Il giudice amministrativo può respingerla per ragioni di equità sostanziale, quando la statuizione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Rilevano in tal senso la gran mole di contenziosi analoghi e le note difficoltà della finanza pubblica. L’ottemperanza resta comunque garantita dalla fissazione del termine e dalla nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000.

La sentenza, pubblicata il 5 marzo 2024 e notificata all’amministrazione il 26 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto i provvedimenti necessari all’esecuzione e, in particolare, la fissazione della somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ritualmente introdotto e meritevole di accoglimento, non avendo l’amministrazione corrisposto quanto dovuto in forza del giudicato né dedotto elementi ostativi. Ha pertanto assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il compimento degli incombenti esecutivi.

Decorso inutilmente quel termine, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario delegato, da insediare su sollecitazione di parte ricorrente. Il compenso del commissario è liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio.

La parte più significativa della decisione riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio ha rilevato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pur disponendo che il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, subordina l’applicazione del rimedio alla condizione che esso non sia manifestamente iniquo e non sussistano altre ragioni ostative.

Su questa clausola si fonda il rigetto. Il TAR ha ritenuto che, per ragioni di equità sostanziale, la misura non sia applicabile all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione, tenuto conto della gran mole di contenziosi analoghi conclusi con condanne del Ministero e delle note difficoltà della finanza pubblica. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta.

Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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