Condono edilizio in area vincolata: sanabile solo l’abuso minore senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2421 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e recepito in Sicilia dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo in presenza di quattro presupposti congiunti: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, natura di opera di minore importanza e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), l’insanabilità prescinde dalla natura assoluta o relativa del vincolo, poiché rileva il carattere dell’intervento. Il diniego comunale di condono, adottato in conformità al parere negativo della Soprintendenza, costituisce atto vincolato: non residua alcun potere valutativo dell’ente locale, né alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione del fatto abusivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate su un immobile sito in Lipari, consistenti nella chiusura di due tettoie esistenti mediante apposizione di una vetrata su un sottostante muretto. Il Comune di Lipari aveva dapprima istruito favorevolmente la pratica, richiedendo integrazioni documentali.

Con provvedimento del 9.3.2023 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha rigettato la domanda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del ricorrente. Il Comune, con successivo provvedimento del 31.5.2023, ha a sua volta rigettato l’istanza richiamando il parere negativo soprintendizio ai sensi dell’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, deducendo difetto di motivazione, disparità di trattamento e sanabilità dell’abuso quale opera di minore importanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione del regime del terzo condono, che presenta un carattere di assoluto rigore rispetto alle sanatorie straordinarie del 1985 e del 1994. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza e quella conforme del Consiglio di Stato, evidenziando come la disciplina restringa in modo significativo l’ambito delle opere sanabili in area vincolata.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che sancisce l’insanabilità delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. Il dato normativo è letto dal Tribunale nel senso che l’insanabilità prescinde dalla natura assoluta o relativa del vincolo.

Il Collegio enuclea quindi i quattro presupposti congiunti richiesti per la sanatoria: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore importanza e parere favorevole dell’autorità di tutela. Nel caso concreto, l’abuso consiste nella creazione di nuova volumetria paesaggisticamente intesa, riconducibile alla tipologia della nuova costruzione: l’opera è dunque incondonabile ex lege.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ritiene sufficiente il rinvio alla circolare assessoriale n. 2 del 2022, che indica in modo chiaro l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi comportanti nuovi volumi o superfici. Il provvedimento soprintendizio individua gli estremi della circolare e gli atti normativi del vincolo, risultando quindi adeguatamente motivato.

Il Collegio affronta infine il diniego comunale, qualificandolo come atto radicalmente vincolato: le valutazioni riservate all’autorità paesaggistica si esauriscono con il parere negativo, senza che residui in capo al Comune alcun ulteriore potere. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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