Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 552 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è competente ad assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Il Collegio può nominare sin da ora il commissario ad acta e condannare l’amministrazione al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo pari al 10% del dovuto.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per cinque annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico di importo complessivo pari a € 2.500,00, oltre spese.

Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione ed è stato notificato all’amministrazione il 21 ottobre 2024, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Non essendo intervenuto adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La sentenza risulta passata in giudicato ed è divenuta titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022. Non essendo allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..

Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa costituiscano legittima causa di impedimento.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, secondo il principio dell’esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021). Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, per preservare la funzione compulsoria dell’istituto ed evitare locupletazioni inique (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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