SCIA inefficace senza nulla osta Soprintendenza per immobili culturali (TAR Lazio n. 5157 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata per l’esecuzione di interventi su un immobile sottoposto ex lege a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 è inefficace se non è corredata dal preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza, richiesto dall’art. 21 del medesimo decreto. La mancata acquisizione del nulla osta determina l’inefficacia della segnalazione ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La falsa rappresentazione dei fatti, commissiva od omissiva, costituisce presupposto idoneo a giustificare l’annullamento in autotutela anche oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, sussistendo un concreto ed attuale interesse pubblico alla rimozione degli effetti vantaggiosi conseguiti in forza di dichiarazioni mendaci.

Il Fatto

Una società impugnava dinanzi al TAR Lazio la nota con cui Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia di una SCIA in accertamento di conformità, presentata per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su un immobile sito nel centro di Roma, condotto dalla ricorrente e di proprietà di un’Arciconfraternita. L’amministrazione, decorso il termine per l’esercizio del controllo, aveva avviato il riesame e adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, deducendo la sottoposizione del bene a vincolo culturale, la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese e la mancata dimostrazione della legittimità delle preesistenze. La società ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e la stessa configurabilità del vincolo, eccependo in particolare l’abrogazione del d.l. n. 490/1999 e della legge n. 1089/1939 ad opera del d.lgs. n. 42/2004 e la natura privatistica dell’ente proprietario.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, dando continuità alle conclusioni raggiunte in sede cautelare. Il Collegio ha osservato che la sottoposizione dell’immobile a vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 non è circostanza smentita dalla ricorrente, la quale si è limitata a contestare la qualifica di ente ecclesiastico dell’Arciconfraternita proprietaria. Tale deduzione è stata ritenuta irrilevante, atteso che la norma assoggetta a tutela non solo i beni appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma tutti gli immobili, di proprietà pubblica o privata, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Per tali beni la culturalità è presunta ope legis, senza necessità di verifica.

La circostanza che la stessa ricorrente avesse presentato, in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, un’istanza ex art. 21 cit. per ottenere il nulla osta della Soprintendenza è stata valorizzata come conferma della necessità del preventivo assenso. La mancata acquisizione del parere ha determinato l’inefficacia della SCIA, in quanto priva di un documento indispensabile, conformemente a quanto desumibile dall’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la segnalazione aveva avuto a proprio fondamento una falsa rappresentazione dei fatti, sia per la mancata indicazione dell’avvenuta esecuzione delle opere – dichiarate in un modulo per opere da realizzare ma descritte come già eseguite – sia per l’omissione relativa alla necessità del parere della Soprintendenza. Tale circostanza ha giustificato l’annullamento in autotutela anche oltre il termine di dodici mesi, nel caso di specie non ancora decorso, sussistendo un concreto ed attuale interesse pubblico alla rimozione degli effetti vantaggiosi, come affermato dai precedenti richiamati (TAR Lazio – Latina, sez. II, n. 6/2026; TAR Campania – Napoli, sez. IV, n. 8038/2025).

Il giudice ha infine ritenuto assorbite le ulteriori censure, atteso il carattere plurimotivato del provvedimento, e ha rigettato l’istanza di rinvio della discussione avanzata dalla ricorrente per la sopravvenuta presentazione di una domanda di accertamento di conformità, in applicazione del principio tempus regit actum. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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