Ammonimento per stalking: sufficienza della nuova istruttoria senza il teste indicato (TAR Sicilia n. 2397 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento del diniego di ammonimento, la Questura non è vincolata a sentire il teste espressamente indicato dal richiedente. La regola di cui all’art. 8, comma 2, d.l. n. 11/2009 impone l’audizione delle persone informate sui fatti, ma l’omissione del singolo teste non integra difetto di istruttoria quando l’amministrazione abbia comunque acquisito aliunde elementi informativi sui medesimi fatti e abbia motivato, su richiesta del giudice, le ragioni dell’omessa audizione. Il provvedimento di rigetto dell’istanza è congruamente motivato quando esclude, sulla base delle riprese video e delle dichiarazioni raccolte, la sussistenza dei presupposti delle condotte persecutorie e non si limita a formule stereotipate.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato istanza di ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 nei confronti dei coniugi residenti nello stesso stabile. Il questore aveva rigettato l’istanza; il TAR, con la sentenza n. 2023/2025, aveva accolto il ricorso per l’omesso preavviso di rigetto e per il difetto di istruttoria, non essendo stato sentito il teste indicato dalla ricorrente.
In esecuzione di quella pronuncia la Questura ha archiviato la richiesta nei confronti del coniuge, ha comunicato il preavviso di rigetto e, dopo le osservazioni della ricorrente, ha nuovamente respinto l’istanza. La ricorrente ha impugnato questo secondo provvedimento deducendo la violazione del giudicato conformativo, il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra l’effetto conformativo della precedente sentenza e i vizi del nuovo provvedimento. La sentenza n. 2023/2025 aveva fondato l’annullamento su due ragioni: l’omesso preavviso di rigetto e la mancata audizione delle persone informate sui fatti, in particolare del testimone indicato nell’istanza.
In sede di riedizione del potere la Questura ha dato atto di aver svolto una nuova istruttoria, esaminando gli atti, le videoregistrazioni e le dichiarazioni dei testimoni. Non ha sentito il soggetto indicato come persona informata dei fatti, ritenendone non utile l’audizione perché emotivamente coinvolto nella vicenda e perché lo stesso risultava denunciato dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene che l’omessa audizione di quel singolo teste non integri il dedotto difetto di istruttoria. L’amministrazione ha acquisito le dichiarazioni di altri soggetti in grado di riferire sulle stesse circostanze, le medesime oggetto della richiesta di ammonimento, ancorché rese nell’ambito di un diverso procedimento penale. Né la ricorrente ha indicato quale ulteriore apporto conoscitivo il testimone avrebbe potuto offrire.
Quanto al vizio di motivazione, il provvedimento non si esaurisce in formule stereotipate. Esso esclude che le condotte descritte — fotografare l’ingresso dell’abitazione, guardarlo con insistenza, sorridere agli insulti del marito — siano idonee a integrare le condotte sanzionabili ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., tanto più che la ricorrente non era presente nelle circostanze riferite. Gli ulteriori comportamenti riferiti al solo coniuge della controinteressata sono estranei all’istanza, riguardante unicamente la destinataria del provvedimento.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione delle questioni esaminate. È disposta l’ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con conferma della statuizione provvisoria della Commissione.
Nota della Redazione
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