Indennizzo integrativo bufala mediterranea italiana: no ai capi importati dall’estero (Cons. Stato n. 6653 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo integrativo previsto dall’art. 1, comma 3, legge regionale Campania 1° febbraio 2005, n. 3, il beneficio spetta esclusivamente per l’abbattimento di capi di bufala mediterranea italiana. La categoria non comprende i capi nati ed allevati all’estero e successivamente importati in Italia, neppure se iscritti al libro genealogico della specie. L’iscrizione al libro genealogico opera quale indice presuntivo di appartenenza alla razza, ma non può estendersi fino a ricomprendere animali di provenienza estera, poiché la ratio legis è di tutela e promozione del patrimonio zootecnico regionale.

Il Fatto

L’appellante, titolare di un allevamento bufalino, nel 2020 ha eseguito l’abbattimento di 227 capi infetti da brucellosi su disposizione della competente A.S.L. Ha quindi chiesto la liquidazione dell’indennizzo integrativo previsto dalla normativa regionale campana, ma l’amministrazione ha negato il beneficio con provvedimento del 3 dicembre 2021.

Il TAR Campania, Sezione Quinta, con la sentenza n. 6236/2024 ha respinto il ricorso, rilevando che i capi abbattuti erano di provenienza straniera, essendo stati importati dall’Ungheria, e dunque non ascrivibili alla razza “bufala mediterranea italiana”. L’allevatore ha proposto appello, deducendo il mancato esame dell’iscrizione dei capi al libro genealogico e l’erronea esclusione dei capi nati all’estero ma importati ed allevati in Italia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi di appello, entrambi incentrati sull’unica questione della spettanza dell’indennizzo integrativo per capi nati all’estero e poi importati ed allevati in Italia. L’A.S.L. aveva eccepito l’inammissibilità del gravame per genericita’ dei motivi, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, stante l’infondatezza nel merito.

La decisione muove dal precedente di questa stessa Sezione, Cons. Stato n. 4983/2026, che ha respinto il motivo relativo alla limitazione degli indennizzi alla sola “bufala mediterranea italiana”, giudicando l’esegesi sistematica e teleologica del dato normativo coerente con la ratio legis di stampo promozionale del patrimonio zootecnico regionale, in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, art. 34 e della legge 27 dicembre 2002, n. 292.

Il medesimo precedente ha però precisato che la controversia non si esaurisce nel nodo interpretativo, dovendosi affrontare il profilo della corretta ascrivibilita’ dei capi abbattuti alla razza “bufala mediterranea italiana”. La D.G.R. n. 104/2022, circoscrivendo l’attributo ai soli capi nati ed allevati in Italia ed escludendo le discendenze di animali esteri fino alla terza generazione, è stata censurata. Secondo il Consiglio, l’iscrizione al libro genealogico ha valenza presuntiva di appartenenza alla razza e avrebbero dovuto essere ammessi all’indennizzo sia i capi nati ed allevati in Italia, sia quelli di discendenza estera purche’ nati ed allevati in Italia, a prescindere dal numero di generazioni.

Applicando tale criterio al caso concreto, il Collegio rileva che le bufale dell’appellante erano di provenienza straniera, importate dall’Ungheria e quindi nate ed allevate all’estero. Esse non sono pertanto ascrivibili alla categoria della “bufala mediterranea italiana” come delimitata nel precedente richiamato. Anche volendo applicare il criterio piu’ ampio indicato da Cons. Stato n. 4983/2026, la sentenza impugnata va confermata e l’appello respinto.

Le spese di lite sono compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 cod. proc. civ., come risultante dalla Corte cost. n. 77 del 19.04.2018, in ragione del fatto che la giurisprudenza sulla questione si e’ assestata solo in epoca molto recente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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