Commissione di gara e collegio perfetto nelle sedute di analisi delle offerte (Cons. Stato n. 6652 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di gara d’appalto è un collegio perfetto e le operazioni propriamente valutative non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni. Il principio di collegialità è tuttavia temperato per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali, che ben possono essere svolte in composizione non integrale. La deroga è ammessa a due condizioni: che l’attività sia, ex ante, suscettibile di verifica a posteriori da parte del plenum e che sia, ex post, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione e approvazione. La partecipazione da remoto del commissario equivale alla presenza fisica, dovendosi intendere la presenza come partecipazione alle attività con i mezzi consentiti dalle tecnologie.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura di gara per l’affidamento di servizi sanitari, classificandosi in quinta posizione nella graduatoria del lotto di interesse. Impugnava gli esiti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione del principio del collegio perfetto: in gran parte delle sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche avevano presenziato solo due componenti su tre, in contrasto con la lex specialis.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 20803/2025 respingeva il ricorso, rilevando che le sedute in composizione ridotta avevano avuto carattere di sola analisi e che i verbali erano comunque sottoscritti da tutti i componenti. La società proponeva appello al Cons. Stato, contestando la lettura del giudice di primo grado e sostenendo che l’attività di analisi è strettamente connessa a quella di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola consolidata: la commissione di gara è un collegio perfetto che deve operare in pienezza di composizione, e le operazioni valutative non tollerano deleghe a singoli membri o a sottocommissioni. Tuttavia, per esigenze di funzionalità, il principio è temperato quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali, destinate a refluire nella definitiva valutazione dell’intero consesso.
La deroga, precisa la Corte, esige due requisiti tra loro necessari e sufficienti. Sul piano astratto, l’attività deve essere suscettibile di verifica a posteriori da parte del plenum; sul piano concreto, deve essere effettivamente acquisita alla valutazione collegiale, in termini di controllo, condivisione e approvazione. La commissione non deve essersi spogliata in modo definitivo e abdicativo delle proprie prerogative.
Applicati i principi al caso, il Consiglio di Stato rileva che non ricorre la delega costante e sistematica di compiti a singoli commissari, ma solo l’episodica assenza di taluno di essi a qualche seduta. Le sedute in composizione ridotta avevano carattere istruttorio e non valutativo; la commissione, nelle successive sedute in composizione integra, era in condizione di verificare correttezza e completezza dell’analisi svolta e di recepirne o integrarne le risultanze.
Quanto alla sottoscrizione dei verbali anche da parte dei commissari assenti, la Corte osserva che si tratta di verbali cumulativi, concernenti più sedute, tra cui talune con presenza di tutti i membri: la firma deve quindi riferirsi alle sole sedute in cui il componente era presente, senza valore certificativo delle altre. Le ulteriori anomalie denunciate — mancata indicazione di data e luogo di sottoscrizione — afferiscono ad aspetti meramente estrinseci e non incidono sulla valenza fidefacente dei verbali.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità del tema trattato.
Nota della Redazione
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