Appello a mezzo PEC inammissibile dopo l’obbligo del deposito telematico (Cass. pen. Sez. V n. 32912 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dai casi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che assuma rilievo l’avvenuta conoscenza dell’impugnazione da parte del giudice competente. La sanzione discende da una scelta legislativa non irragionevole, espressa dalla disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 e dai decreti ministeriali attuativi, e non confligge con il diritto di accesso alla giustizia ex art. 6 CEDU né con il favor impugnationis. L’art. 99 cod. proc. pen. non estende al difensore la facoltà di deposito cartaceo riservata alle parti private dall’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., poiché per le impugnazioni opera la disciplina specifica dell’art. 571 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 23 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania del 3 ottobre 2024, che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale, con declaratoria di estinzione per prescrizione della bancarotta semplice aggravata. L’inammissibilità è stata motivata sul rilievo che l’atto di appello era stato depositato dal difensore a mezzo posta elettronica certificata il 14 febbraio 2025, anziché tramite il Portale deposito atti penali.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 99, 111-bis, 582 e 591 cod. proc. pen. e degli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022. Ha sostenuto che la PEC è qualificata dal Codice dell’amministrazione digitale come modalità di trasmissione telematica, che il diritto di difesa sarebbe leso da un rigido formalismo e che l’art. 99 cod. proc. pen. estenderebbe al difensore la facoltà di deposito cartaceo riconosciuta alle parti private.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’evoluzione normativa del processo penale telematico, che ha eletto il canale telematico a modalità ordinaria e preferenziale di trasmissione degli atti in ogni stato e grado. L’art. 111-bis cod. proc. pen. pone il principio generale dell’obbligatorietà del deposito telematico, mentre il riscritto art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l’atto di impugnazione è presentato con le modalità di cui all’art. 111-bis. Solo in via residuale, per le impugnazioni proposte personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito cartaceo ex art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 ha consentito, in deroga al regime ordinario e in maniera graduale, l’impiego della PEC per il deposito delle impugnazioni. Il d.m. n. 217 del 2023, come novellato dal d.m. n. 206 del 2024, ha però previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il deposito delle impugnazioni non cautelari avvenga esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, senza possibilità di ricorso alla PEC, fatte salve le deroghe espresse. La data rilevante è quella di presentazione dell’impugnazione, non quella di emissione della decisione impugnata.
Nel caso concreto la Corte rileva che si è proceduto con il rito ordinario, che l’appello è stato presentato a mezzo PEC il 14 febbraio 2025, quando il gravame poteva essere interposto solo tramite il Portale, che non è stato dedotto alcun malfunzionamento dei sistemi informatici e che non ricorre alcuna deroga. L’indicazione, sul sito istituzionale del Tribunale, dell’indirizzo PEC quale locus per le impugnazioni non muta il regime di ammissibilità.
La Corte esclude la fondatezza delle censure difensive. Il Codice dell’amministrazione digitale non è invocabile, perché la sua disciplina opera in via sussidiaria rispetto alle regole proprie del processo penale telematico. Il richiamo all’art. 99 cod. proc. pen. non giova, poiché per le impugnazioni opera la specifica disciplina dell’art. 571 cod. proc. pen. e l’art. 111-bis, comma 4, cod. proc. pen. limita il deposito non telematico ai soli atti compiuti personalmente dalle parti. Il criterio del raggiungimento dello scopo non è applicabile alla sanzione di inammissibilità.
La conclusione trova conforto nella giurisprudenza costituzionale: Corte cost. n. 77 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del 2022, ribadendo che il diritto di impugnazione non è incondizionato e che la prevedibilità della sanzione esclude il sacrificio sproporzionato del diritto di difesa. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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