Scommesse ippiche, controversia sul rapporto concessorio spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 9202 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Essa verte sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e attiene non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico. Ne consegue che la controversia può essere compromessa in arbitrato rituale e che il lodo non è nullo per violazione delle regole di diritto ai sensi dell’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche aveva ottenuto un lodo arbitrale che condannava la parte pubblica a tenerla indenne dai danni sofferti per l’espansione delle scommesse clandestine, per l’ingresso sul mercato di operatori stranieri e per la mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate.

La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica, aveva dichiarato la nullità del lodo, ritenendo la controversia attratta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e quindi sottratta all’area della libera compromettibilità. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consigliere delegato aveva formulato proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando l’improcedibilità del ricorso per deposito tardivo. Il collegio non ha aderito alla proposta: alla stregua dei documenti prodotti dalla ricorrente, il ricorso è stato notificato il 10.3.2020 e depositato a mezzo posta ex art. 134 disp. att. cod. proc. civ. con plico inoltrato il 26.5.2020 e pervenuto il 29.5.2020, quindi nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini disposta dai decreti legge emergenziali.

Il collegio ha poi applicato il principio della ragione più liquida: la causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost. e in funzione di economia processuale e celerità.

Su questa base il giudizio è stato deciso con l’accoglimento del secondo motivo, con cui si deduceva l’illegittimità della sentenza per motivi di giurisdizione. La questione era già stata definita dalle Sezioni Unite n. 23418/2020, richiamata anche da Cass. Sez. I n. 3353/2023, che ha enunciato il principio secondo cui la controversia sul risarcimento del danno da mutamento delle condizioni economiche della convenzione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere compromessa in arbitrato rituale.

Rilevato che nel caso di specie la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario e perciò compromettibili in arbitri, la Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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