Improcedibile il ricorso se il deposito non rispetta il termine breve (Cass. civ. Sez. III n. 13809 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, a pena di improcedibilità, non sia depositata unitamente allo stesso la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, salvo che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. La funzione dell’onere di deposito è di consentire alla Corte il controllo della tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto del giudicato formale. Non è applicabile il principio secondo cui l’omessa produzione della relata non pregiudica la procedibilità del ricorso quando dal ricorso stesso emerga che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché in tal caso manca il collegamento tra la data di pubblicazione e quella di notificazione del ricorso.

Il Fatto

Una società intimava a un’azienda agricola due sfratti per morosità innanzi al Tribunale di Trani, relativi a un capannone ad uso deposito e a una porzione di palazzina uffici, concessi in locazione con contratti stipulati rispettivamente nel 2003 e nel 2006. La conduttrice si costituiva, contestava la morosità, eccepiva la fittizietà dell’intestazione degli immobili in capo alla locatrice, invocava la competenza della sezione specializzata agraria e la prescrizione del credito, proponendo domande riconvenzionali di risarcimento.

Il Tribunale, riuniti i procedimenti, dichiarava risolti entrambi i contratti per grave inadempimento della conduttrice e la condannava al rilascio degli immobili. La Corte d’Appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullità del capo del dispositivo integrato con il provvedimento di correzione di errore materiale, e in accoglimento dell’appello incidentale condannava la conduttrice al pagamento dei canoni. Avverso tale sentenza l’azienda agricola proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., che impone il deposito, unitamente al ricorso e a pena di improcedibilità, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione. Scopo dell’onere è consentire il controllo della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, una volta notificata la sentenza e decorrente il c.d. termine breve, a tutela di un interesse di carattere pubblicistico e indisponibile per le parti.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, che escludono l’improcedibilità quando la documentazione mancante risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., oppure acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nei casi in cui la cancelleria provveda alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono.

Non è applicabile nemmeno il principio di Cass. n. 17066 del 2013, secondo cui il ricorso resta procedibile, pur in difetto della copia autentica e della relata, quando dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra data di pubblicazione e data di notificazione assicura lo scopo della norma. Nel caso di specie la sentenza è stata depositata il 16 marzo 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 27 luglio 2021, quando il termine di sessanta giorni era ormai spirato.

La Corte aggiunge, in via di ulteriore delibazione, che i tre motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ma qualifica come fatto ciò che tale non è, evocando genericamente risultanze probatorie senza rispettare l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; il secondo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. senza rispettare i paradigmi delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020; il terzo, in tema di prescrizione, fonda la doglianza su atti di intimazione il cui contenuto non è riprodotto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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