Inammissibile la revocazione contro la decisione sulla revocazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 5405 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 403 c.p.c., non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione; contro di essa sono ammessi esclusivamente i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha già dichiarato inammissibile una precedente revocazione, non essendo esperibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Il Fatto

La società, quale titolare di un’impresa individuale, proponeva ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., avverso l’ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione. L’intimato non svolgeva difese nel giudizio di legittimità. Il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c. e trasmetteva irritualmente ulteriore documentazione via mail alla Cancelleria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 403 c.p.c., il quale stabilisce che non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, essendo ammessi contro di essa solo i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso che avverso le pronunce rese nel giudizio di revocazione possa proporsi il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., poiché tale mezzo è esperibile solo contro provvedimenti decisori di merito per i quali non sia apprestato altro mezzo di impugnazione (Cass. Sez. 6, 10/06/2021, n. 16449; Cass. Sez. 2, 18/10/2016, n. 21019).

La Corte ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non occorrendo provvedere sulle spese stante la indefensio dell’intimato. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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