Natura del consorzio tra enti locali e qualificazione del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3944 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riconducibilità della qualificazione della natura pubblica o privata di un consorzio tra enti locali alla disciplina statutaria, anziché a una fonte normativa, comporta che in sede di legittimità sia denunciabile, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., soltanto la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il ricorrente che concentri le proprie deduzioni sulla natura pubblica dell’ente esclusivamente sulle previsioni dello statuto, invocando la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, formula una censura inammissibile. È altresì carente di interesse il consorzio in liquidazione che impugni la statuizione sull’inquadramento senza allegare alcuna prospettiva di ripresa dell’attività e di prosecuzione del rapporto.
Il Fatto
Il controricorrente, dipendente del consorzio con formale inquadramento di operaio di terzo livello del CCNL Federambiente, aveva chiesto in primo grado l’accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori di responsabile del CED, sesto livello, con il conseguente diritto all’inquadramento superiore e alle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8366/2017, ha parzialmente accolto il gravame, riconoscendo che il lavoratore aveva svolto le mansioni di tecnico informatico, da ricondurre però al quinto e non al sesto livello.
La Corte territoriale ha affermato la natura privata del consorzio e ha condannato lo stesso alla corresponsione delle differenze retributive, accertando il diritto all’inquadramento nel quinto livello. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per avere il giudice di merito escluso l’applicabilità dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e applicato invece l’art. 2103 cod. civ. Il controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso di poter apprezzare la rinuncia al ricorso depositata il 2 febbraio 2024, in quanto intervenuta oltre il termine perentorio dell’art. 390, comma 1, cod. proc. civ., che consente la rinuncia sino alla data dell’adunanza camerale, nella specie già celebrata il 25 gennaio 2024.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto difetta l’interesse ad impugnare: l’accertamento dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori avrebbe comportato in ogni caso il diritto alle differenze retributive, ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001; l’interesse a contestare il riconoscimento del superiore inquadramento avrebbe richiesto l’allegazione di una prospettiva di ripresa dell’attività e di prosecuzione del rapporto, del tutto assente essendo il consorzio in stato di liquidazione.
La seconda ragione attiene al tipo di censura. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sulla distinzione tra qualificazione dell’ente fondata su disposizioni di legge e qualificazione radicata in atti di autonomia: nel primo caso la ricostruzione spetta al giudice di legittimità anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia; nel secondo il sindacato resta circoscritto a quanto ritualmente allegato, poiché statuti e regolamenti interni non hanno valore normativo. Ne deriva che in sede di legittimità è denunciabile soltanto la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Nel caso concreto, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2103 cod. civ. senza ricondurre l’asserita natura pubblica del consorzio ad alcuna fonte normativa, concentrando le proprie deduzioni esclusivamente sulle previsioni dello statuto. La doglianza, così formulata, è stata ritenuta radicalmente inammissibile, perché ha ricondotto l’inadeguato esame delle previsioni statutarie all’ipotesi della violazione di legge, anziché alla violazione delle norme codicistiche in materia di interpretazione del contratto. La decisione impugnata aveva affermato la natura privata dell’ente in modo sostanzialmente apodittico, ma il vizio di motivazione non è stato dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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