Insindacabilità delle valutazioni Consob e soglia di idoneità per promozione (TAR Lazio n. 10407 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione del coefficiente minimo per l’idoneità alla promozione rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’organo valutativo e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica. La mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso del titolo di dottore di ricerca non è illegittima quando il candidato abbia già conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio di riferimento, non residuando alcun margine per l’incremento della votazione finale. Le valutazioni comparative dei candidati sono insindacabili in sede giurisdizionale, salvo che emergano macroscopici vizi di eccesso di potere, dovendosi escludere che l’obbligo motivazionale imponga una disamina atomistica di ogni singolo profilo sotteso al giudizio di sintesi. In caso di discordanza tra l’espressione letterale del giudizio e il punteggio numerico attribuito, prevale l’indicazione letterale, con consequenziale obbligo di rettifica del punteggio, sempre che l’esito della procedura non muti per effetto della prova di resistenza.

Il Fatto

Un funzionario di prima della Consob, collocatosi in posizione non utile nella graduatoria dello scrutinio per la promozione alla qualifica di condirettore per l’anno 2021, ha impugnato la delibera di approvazione della graduatoria e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della fissazione della soglia di idoneità in 93 punti e la mancata valorizzazione di alcuni elementi, tra cui il possesso di un dottorato di ricerca, l’attività svolta durante l’emergenza pandemica e il coordinamento di risorse umane. Con motivi aggiunti, proposti all’esito dell’accesso agli atti, il ricorrente ha censurato l’attribuzione dei punteggi relativi ad alcuni sub-criteri e la circostanza che la Commissione avesse fissato i criteri valutativi dopo aver preso conoscenza delle schede dei candidati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente escluso la fondatezza delle censure avverso la soglia di idoneità, osservando che la predeterminazione del coefficiente minimo rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo valutativo. Il mero raffronto tra punteggio massimo e soglia non integra di per sé un indice di irragionevolezza, tanto più nel caso in cui il numero degli idonei risulti superiore a quello dei vincitori, secondo una logica di particolare selettività coerente con l’accesso alla carriera dirigenziale. La Corte ha inoltre chiarito che la conferma di un orientamento consolidato, applicato in numerosi avanzamenti precedenti, esclude il sospetto di un uso distorto del potere finalizzato a favorire o sfavorire alcuni candidati.

Quanto alla mancata attribuzione del punteggio per il dottorato di ricerca, il Collegio ha rilevato come il ricorrente avesse già ottenuto il punteggio massimo per il criterio relativo ai requisiti di preparazione professionale, con la conseguenza che alcun margine residuava per l’invocato aumento della votazione finale. In relazione alle censure concernenti l’incompletezza della scheda di sintesi e dei rapporti valutativi, il TAR ha evidenziato che la Commissione ha fondato il proprio giudizio anche sui rapporti annuali e che le doglianze sui loro contenuti sono inammissibili per mancata impugnazione dei relativi atti.

In riferimento alle contestazioni sui punteggi attribuiti ad altri candidati, la sentenza ha ribadito il principio della insindacabilità delle valutazioni comparative in sede giurisdizionale, salvo che ricorrano macroscopici vizi di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie in ragione della genericità e della natura esplorativa delle doglianze. Il TAR ha parzialmente accolto il motivo concernente l’errore materiale nella conversione del giudizio “più che ottimo” in 2,4 punti anziché 2,6, applicando il principio della prevalenza dell’espressione letterale su quella numerica, ma ha escluso che l’incremento di 0,20 punti potesse consentire al ricorrente il superamento della prova di resistenza.

Quanto alla pretesa di ottenere giudizi più elevati per l’attività svolta durante l’emergenza pandemica e per il coordinamento di risorse, la Corte ha escluso che la mancata indicazione testuale di una specifica attività dimostri che la stessa non sia stata valutata e ha ritenuto inammissibile la pretesa che dal mero svolgimento di detta attività derivi un preciso punteggio, implicando una valutazione di merito riservata all’amministrazione. Ha infine rigettato il motivo concernente la fissazione dei criteri dopo la conoscenza delle schede, rilevando che la predeterminazione può intervenire prima della valutazione effettiva dei candidati e che, nel caso di specie, la Commissione aveva confermato un orientamento consolidato sin dal 2015, senza che fosse allegato alcun concreto pregiudizio per l’imparzialità della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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