Incompatibilità ambientale alla sede militare e decadenza dal trasferimento per assistenza al disabile (TAR Puglia n. 133 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo del militare verso la sede più vicina al domicilio del disabile, previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, non costituisce un diritto assoluto e incondizionato, ma è riconosciuto solo “ove possibile”, ossia quando non sussista una situazione di incompatibilità ambientale con la sede richiesta. L’amministrazione può legittimamente negare il beneficio quando la permanenza del militare nella sede prescelta possa ledere il prestigio e il decoro dell’Amministrazione, anche in considerazione della pendenza di procedimenti penali a suo carico. Il provvedimento di decadenza dal trasferimento, qualificato espressamente come “dispaccio” e notificato a mani, deve essere impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni, non ostandovi la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria adita. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale, la cui impugnazione è inammissibile per difetto di lesività.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina Militare in forza presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, aveva ottenuto il trasferimento temporaneo a Barletta per assistere la sorella, riconosciuta in situazione di handicap grave. L’Amministrazione, a seguito di autonoma verifica, accertava che la sorella era degente in una struttura di assistenza sanitaria h24 dal 2021 e revocava i permessi retribuiti. Con “dispaccio” del 27 novembre 2024, il Comando Generale dichiarava la decadenza dal trasferimento assistenziale. Il ricorrente presentava quindi istanza per il trasferimento a Barletta per assistere il padre, respinta per la presenza di un altro familiare già fruitore del beneficio. A seguito di istanza di autotutela, l’Amministrazione avviava il riesame ma comunicava il preavviso di rigetto e, all’esito, respingeva definitivamente l’istanza per ragioni di incompatibilità ambientale con la sede di Barletta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del “dispaccio” di decadenza del 27 novembre 2024, notificato a mani. Il provvedimento era inequivoco nel dichiarare il ricorrente decaduto dal beneficio e nell’ordinare il rientro alla sede di provenienza. La mancata indicazione dell’autorità giudiziaria non giustifica la rimessione in termini, atteso che il termine di sessanta giorni per il ricorso è decadenziale. Parimenti tardiva è l’impugnazione del provvedimento di diniego del trasferimento per il padre del 18 marzo 2025, notificato in pari data ma impugnato solo il 12 luglio 2025. Il TAR ha poi dichiarato inammissibile l’impugnazione del preavviso di diniego, trattandosi di atto meramente procedimentale, non dotato di autonoma lesività.

Nel merito, il TAR ha respinto i motivi aggiunti avverso il diniego definitivo di riesame. Dall’istruttoria è emerso che il provvedimento negativo era fondato sulla falsa autodichiarazione circa il ricovero della sorella, oggetto di procedimento penale militare, e sulla pendenza di un procedimento penale per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., con applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato la pendenza di tale ultimo procedimento, limitandosi a negare i fatti relativi alla falsa dichiarazione, con conseguente inammissibilità delle censure per difetto di interesse, essendo il diniego plurimotivato.

Il TAR ha quindi affermato che entrambe le ipotesi di reato sono idonee a ledere il prestigio e il decoro dell’Amministrazione, circostanza che legittima il diniego del trasferimento nonostante il favor legislativo. Siffatto rischio è stato correttamente circoscritto dall’Amministrazione alla sola sede di residenza del militare, ovvero Barletta, in un’ottica di bilanciamento tra le esigenze assistenziali del disabile e quelle di tutela dell’immagine dell’Amministrazione. La natura non assoluta del diritto alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona da assistere, subordinato alla clausola “ove possibile”, è stata confermata dal richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8107 del 2019 e C.G.A.R.S. n. 801 del 2024.

La domanda risarcitoria è stata respinta per infondatezza delle censure ivi presupposte. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle finalità di tutela di terzi sottese alla normativa applicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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