Integrazione del contraddittorio necessaria per il controinteressato non evocato (TAR Puglia, Sez. II, ord. collegiale n. 1648 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di impugnazione di un atto concorsuale si deve svolgere nei confronti di tutti i soggetti che, avendo partecipato alla selezione, risultino utilmente collocati in graduatoria, in quanto titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. L’omessa evocazione in giudizio di uno di tali controinteressati determina un vizio del contraddittorio che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare e a sanare, disponendo l’integrazione del contraddittorio stesso nei confronti del soggetto pretermesso, con assegnazione al ricorrente di un termine perentorio per la notifica dell’atto introduttivo e per il deposito della prova dell’avvenuta integrazione.
Il Fatto
Un candidato partecipante a una procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa Centrale Operativa “118” Provinciale di Lecce ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la deliberazione con cui la ASL Lecce ha approvato gli atti del concorso e nominato la vincitrice. Il ricorrente ha contestato la legittimità della procedura selettiva, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresi i verbali e la relazione sintetica redatti dalla Commissione esaminatrice. Si sono costituiti in giudizio la ASL Lecce e la controinteressata nominata vincitrice, mentre altri due soggetti risultati coinvolti nella selezione non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito dell’esame degli atti, ha rilevato che il ricorso non risulta essere stato notificato a tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria concorsuale. In particolare, è emerso che un candidato, pur figurando nella predetta graduatoria, non è stato evocato in giudizio. Tale omissione ha indotto il Tribunale a ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti del controinteressato pretermesso, disponendo che il ricorrente provveda alla notifica del ricorso nel termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento, con obbligo di deposito della prova dell’avvenuta integrazione nei successivi 30 giorni.
La decisione si fonda sul principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nei giudizi di impugnazione di atti concorsuali, tutti i soggetti che hanno superato la selezione o che comunque risultino utilmente collocati in graduatoria assumono la qualità di controinteressati in senso sostanziale. Essi sono, pertanto, destinatari necessari della notifica del ricorso, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento sarebbe suscettibile di incidere sulla loro posizione giuridica, determinandone il pregiudizio.
L’omessa evocazione di uno di tali soggetti determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, il cui vizio deve essere rilevato dal giudice, il quale è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. Tale rimedio consente di sanare il vizio evitando una pronuncia di nullità del giudizio, assicurando al contempo la partecipazione al processo di tutti i soggetti titolari di una posizione giuridica differenziata rispetto all’atto impugnato.
Il Tribunale ha, infine, fissato per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 19 ottobre 2026, disponendo contestualmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato non evocato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.