Scuola per l’Europa di Parma, trattamento retributivo equiparato alle Scuole Europee (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9979 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale docente della Scuola per l’Europa di Parma ha diritto al trattamento retributivo equiparato a quello del personale delle Scuole Europee di tipo I, ai sensi dell’art. 1, comma 11, legge n. 115/2009, indipendentemente dal previo superamento della procedura concorsuale di cui al comma 8. La riconosciuta natura statale della Scuola non comporta l’assimilazione del regime di impiego del personale a quello di ruolo della scuola statale, né l’applicazione del trattamento del C.C.N.L. del comparto scuola. La determinazione concreta della retribuzione, affidata all’art. 6 d.m. n. 138/2010, resta vincolata al parametro dell’equiparazione alle Scuole Europee, con il solo limite massimo della Tabella A. Spetta alla Scuola, che invochi la riduzione in adeguamento a tale parametro, provare il relativo presupposto.

Il Fatto

Il personale docente in servizio presso la Scuola per l’Europa di Parma agisce per il riconoscimento del trattamento retributivo equiparato a quello delle Scuole Europee di tipo I e per la declaratoria di illegittimità della decurtazione del 25% applicata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014.

La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame della Scuola, riforma la sentenza di primo grado solo quanto alla misura dell’orario di cattedra, confermando nel resto il diritto dei docenti alla retribuzione parametrata alla Tabella A del d.m. n. 138/2010 e l’illegittimità della decurtazione, in difetto della prova a carico della Scuola. Propongono ricorso per cassazione, principale e incidentale, entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo del ricorso principale, con i quali la Scuola contesta la riconosciuta equiparazione retributiva sul presupposto della propria natura non statale e della conseguente applicabilità del contratto di comparto. Il giudice di legittimità osserva che la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente: anche ammessa la natura statale, da essa non discende l’assimilazione del regime di impiego a quello di ruolo, dovendosi applicare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva n. 115/2009, che attribuisce al personale uno specifico trattamento equiparato a quello delle Scuole Europee.

Il secondo e il quarto motivo, esaminati unitariamente, sostengono che l’equiparazione retributiva presupponga il superamento della procedura concorsuale. La Corte rigetta la tesi: la concreta determinazione della retribuzione è affidata dall’art. 1, comma 7, legge n. 115/2009 a un decreto ministeriale, attuato con il d.m. n. 138/2010. L’art. 6 di quest’ultimo, nel definire i compiti del Consiglio di amministrazione, include la determinazione delle retribuzioni mediante equiparazione a quelle erogate dalle Scuole Europee, nel limite massimo della Tabella A. Il potere dell’organo collegiale è pertanto vincolato al parametro superiore, senza che l’equiparazione possa condizionarsi al superamento del concorso.

Quanto al quinto motivo, la Corte conferma che la decurtazione del 25% non può che fondarsi sul presupposto dell’equiparazione al parametro di riferimento. Correttamente il giudice di merito ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento a quello delle Scuole Europee, prova non offerta.

Venendo al ricorso incidentale, la Corte esclude anzitutto il dedotto vizio di extrapetizione: il giudice territoriale ha interpretato la normativa di riferimento – segnatamente la locuzione “pause” – secondo massime di esperienza, senza fondare la decisione su fatti non dedotti né pronunciare su domande non proposte. Quanto al secondo motivo, la censura si risolve in un’asserita erronea ricostruzione dell’orario concretamente osservato, questione non deducibile in sede di legittimità.

La Corte dà continuità ai propri precedenti in termini e rigetta entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese per reciproca soccombenza. Dichiara quindi la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo solo nei confronti delle ricorrenti incidentali, restando le Amministrazioni dello Stato esonerate per effetto della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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