Deducibilità forfettaria dei costi anche nell’accertamento analitico induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 30386 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati che scaturisce dai prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria anche nell’ambito dell’accertamento analitico induttivo. L’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, letto alla luce dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, impone di riconoscere una deduzione dei costi in misura percentuale forfettaria, che va detratta dall’ammontare dei prelievi non giustificati. L’art. 109 t.u.i.r. non esaurisce il perimetro dei costi deducibili, perché la parità di trattamento tra accertamento induttivo puro e analitico induttivo impone un’ampia prova contraria. La deducibilità presuntiva non è subordinata alla prova documentale del sostenimento del costo.

Il Fatto

L’Ufficio ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un imprenditore individuale, titolare di una ditta attiva fino al 2009 nel commercio al minuto. L’indagine era partita dalla contestazione dell’indebita deduzione di alcune fatture e si era ampliata, previa autorizzazione, all’analisi dei conti correnti. Dal riscontro di movimentazioni eccedenti il volume di affari dichiarato l’Ufficio ha desunto ricavi non dichiarati e ha ripreso a tassazione versamenti e prelevamenti non transitati nelle scritture contabili.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo un’incidenza percentuale dei costi secondo lo studio di settore tipico per l’attività svolta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il motivo di carenza di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e lo rigetta. L’anomalia motivazionale rilevante in cassazione si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, dovendosi garantire il minimo costituzionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La sentenza impugnata indica in modo analitico il tipo di accertamento, le ragioni della deducibilità dei costi e la percentuale dello studio di settore applicata.

Il cuore della decisione è il primo motivo, con cui l’Ufficio contesta il riconoscimento presuntivo dei costi fuori dall’ipotesi dell’accertamento induttivo puro. La Corte ricostruisce il sistema: l’accertamento svolto mediante indagini bancarie è analitico induttivo e si fonda sulla presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, di natura iuris tantum, superabile con la prova contraria.

Il percorso argomentativo muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proprio perché è possibile un’interpretazione adeguatrice. Se in caso di accertamento induttivo puro lo stesso Ufficio deve determinare induttivamente ricavi e corrispondenti costi, sarebbe irragionevole riservare al contribuente con contabilità attendibile un trattamento più severo quanto alla prova contraria. Da qui la regola: a fronte della presunzione legale di ricavi occulti, il contribuente può eccepire l’incidenza percentuale dei costi, da detrarre dai prelievi non giustificati.

La Corte dà continuità all’orientamento già espresso con le ordinanze n. 5586 del 2023, n. 18653 del 2023, n. 16168 del 2025 e n. 12988 del 2025: ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi forfettari presuntivamente sostenuti, se del caso con ausilio di consulenza tecnica d’ufficio. È quindi escluso che i costi deducibili siano solo quelli risultanti da elementi certi e precisi ex art. 109 t.u.i.r. Il regime probatorio di favore per il fisco è bilanciato dall’ampia prova contraria, estesa ad ogni presunzione semplice e al fatto notorio.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile: il contribuente censura la valutazione della prova documentale, sollecitando un nuovo giudizio di fatto. La denuncia del libero convincimento ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità. Il ricorso principale è rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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