Sdemanializzazione del bene e decadenza della concessione demaniale marittima (TAR Emilia-Romagna n. 943 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione di un bene disposta ai sensi dell’art. 35 cod. nav. fa venir meno, con effetto ex nunc, ogni rapporto concessorio sul bene medesimo, poiché la concessione di beni pubblici può avere a oggetto esclusivamente beni del demanio o del patrimonio indisponibile e non anche beni del patrimonio disponibile. Venuto meno l’oggetto, si estingue anche la concessione. Il concessionario non vanta alcun diritto di insistenza sul bene e non può opporre alcuna aspettativa tutelata alla cessazione degli effetti del titolo. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di sdemanializzazione degrada a mera irregolarità non viziante ove il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere esito diverso. Le contestazioni sul quantum della prestazione patrimoniale dovuta dal privato, a titolo di canone o di indennità di occupazione, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e appartengono al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente esercita la propria attività su un’area pubblica situata in un comune costiero, ricompresa nel compendio tradizionalmente denominato “Triangolone”. L’area, un tempo appartenente al demanio marittimo, è stata sdemanializzata, trasferita al patrimonio disponibile dello Stato e poi al patrimonio indisponibile dell’ente locale.
Con il ricorso introduttivo la società ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale, il decreto ministeriale di sclassificazione e il decreto dell’Agenzia del Demanio, contestando l’estinzione delle concessioni in essere. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo per il periodo intercorrente tra la sclassificazione e il trasferimento al patrimonio comunale. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio, nonché il Comune resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo centrale: la società sostiene che il Comune, subentrando nello stato di fatto e di diritto in cui versavano le aree trasferite, sarebbe subentrato anche nelle concessioni in essere. La tesi è respinta. La sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. ha fatto venir meno ogni rapporto concessorio con effetto ex nunc. Poiché la concessione può avere a oggetto solo beni del demanio o del patrimonio indisponibile, il passaggio del bene al patrimonio disponibile ne ha eliminato l’oggetto e con esso il titolo.
Quanto ai vizi procedimentali, la mancata comunicazione di avvio non inficia il provvedimento. L’area, collocata alle spalle della spiaggia, non possedeva più i requisiti fisici per l’ascrizione al demanio marittimo, non essendo più idonea agli usi pubblici del mare. Il risultato del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, sicché opera la regola dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il difetto di motivazione è escluso: il decreto specifica il venir meno dell’uso marittimo e l’istruttoria ha persino stralciato le porzioni ancora funzionali al porto.
Sulla dedotta incostituzionalità dell’art. 35 cod. nav., il Collegio esclude la non manifesta infondatezza rispetto a tutti i parametri evocati. La concessione sottrae il bene all’uso della generalità e non può che avere durata limitata: nessun diritto di godimento perpetuo può costituirsi su beni inalienabili e indisponibili. Il concessionario, quindi, non può vantare alcun diritto di insistenza.
La questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE è parimenti respinta. L’art. 49 cod. nav. è stato già scrutinato: la CGUE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22, ha affermato che l’art. 49 TFUE non osta alla cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili alla scadenza della concessione.
I motivi sul quantum del canone e dell’indennità sono invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione: la controversia su diritti soggettivi patrimoniali appartiene al giudice ordinario, ove la causa potrà essere riassunta. Infine, il rapporto non è qualificabile come locazione, trattandosi di concessione su bene del patrimonio indisponibile; la durata è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’ente, non sindacabile nel merito.
Nota della Redazione
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