Revoca della cittadinanza per coniugio e garanzie partecipative nel procedimento di autotutela (TAR Lombardia n. 226 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, la posizione del coniuge straniero di cittadino italiano è di diritto soggettivo e affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere di valutare motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ove il Prefetto revochi in autotutela il decreto concessorio per una carenza procedimentale consistente nell’omessa previa valutazione dei profili di sicurezza, la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, con competenza del TAR del luogo ove ha sede l’autorità che ha adottato l’atto di secondo grado, e non del TAR Lazio. La revoca è illegittima per violazione delle garanzie partecipative quando la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 intervenga solo unitamente al provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente presentava in data 13 dicembre 2021 istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per coniugio. Con decreto della Prefettura di Milano del 30 novembre 2023 gli veniva conferita la cittadinanza. In data 12 febbraio 2024 il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione segnalava alla Prefettura l’adozione, da parte del Comparto Sicurezza, di un parere ostativo.
Sulla base di tale comunicazione, e prima che intervenisse il giuramento, il Prefetto revocava il decreto concessorio e invitava il ricorrente a fornire osservazioni. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di difetto di giurisdizione e, in subordine, di incompetenza territoriale sollevate dall’amministrazione. Secondo la resistente, la giurisdizione amministrativa sussisterebbe solo in caso di rigetto per motivi di sicurezza nazionale, con conseguente competenza del TAR Lazio.
Il Tribunale richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29297 del 2021 e della Cass. civ., SS.UU. n. 25398 del 2024: gli artt. 5 e 6 l. n. 91/1992 delineano un diritto soggettivo del richiedente, che affievolisce ad interesse legittimo solo quando l’amministrazione eserciti il potere di valutare motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La giurisdizione ordinaria sussiste per il diniego fondato sulla mancanza dei requisiti oggettivi; quella amministrativa per il rifiuto basato su ragioni di pubblica sicurezza.
Il Collegio ritiene però che l’atto impugnato sia espressivo del potere di autotutela: la revoca risponde a una rivalutazione del pubblico interesse alla luce del sopravvenuto parere ostativo. Non si basa sulla valutazione specifica del Prefetto circa ragioni di sicurezza ostative, ma sulla presa d’atto di un vizio procedimentale, ossia l’attribuzione della cittadinanza senza la previa valutazione degli organi competenti sui profili di sicurezza. Irrilevante è la qualificazione dell’atto come revoca o autoannullamento: si tratta in ogni caso di atto discrezionale.
Poiché il provvedimento di secondo grado è fondato su aspetti relativi alla sicurezza, seppure nei termini della sua omessa valutazione, la posizione del ricorrente è di interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Quanto alla competenza, essa si radica ex art. 13 c.p.a. in capo al TAR adito, perché l’atto è stato adottato dal Prefetto, autorità avente sede nella circoscrizione del TAR Lombardia, e non dal Ministro.
Nel merito il ricorso è fondato. Sussiste la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La revoca non rientra tra i procedimenti per i quali è esclusa l’applicazione dell’istituto; nel caso di specie la comunicazione è stata effettuata solo unitamente alla determinazione di revoca, senza porre il ricorrente in condizione di dedurre le proprie ragioni prima dell’adozione dell’atto. L’accoglimento del motivo consente di assorbire le ulteriori censure. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.