Secondary ticketing, illecito di pericolo e rideterminazione della sanzione (TAR Lazio n. 15882 del 10.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 1, comma 545, della legge n. 232/2016 è illecito di pericolo: si perfeziona con la messa in vendita o il collocamento di titoli di accesso da parte di soggetto privo del titolo autorizzatorio, senza necessità che sia provato il pagamento del corrispettivo. Nei confronti del legale rappresentante la contestazione riferita alla sua qualità non esclude l’imputazione personale dell’illecito, ove dall’atto emerga la condotta a lui direttamente ascritta. Ai fini del quantum, tuttavia, l’ID order prova l’immissione dell’offerta ma non l’incasso: la base di calcolo va rideterminata espungendo gli episodi privi di evidenza finanziaria. Il cumulo materiale resta la regola per condotte distinte riferite a eventi diversi.
Il Fatto
L’AGCOM, con delibera adottata a chiusura del procedimento n. 78/FDG, ha accertato la violazione dell’art. 1, comma 545, della legge n. 232/2016 per la messa in vendita e il collocamento, tramite una piattaforma digitale, di titoli di accesso a 408 eventi di spettacolo nel periodo 2021-2024, in assenza di titolo autorizzatorio. L’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 4.080.000 euro, a carico della società e del suo legale rappresentante.
La società e il rappresentante hanno impugnato la delibera con due ricorsi, riuniti in trattazione. Hanno contestato l’imputazione personale al rappresentante, l’insussistenza dei presupposti oggettivi, la prova raggiunta solo per una parte degli eventi e la quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il motivo sull’imputazione personale al rappresentante. La contestazione riferita alla qualità di legale rappresentante è qualificata come mera imprecisione, che non esclude la sostanziale contestazione dell’illecito a titolo personale. La funzione dell’atto e il riferimento a condotte direttamente ascritte al ricorrente rendono percepibile l’addebito. Il riferimento alla duplice qualità di trasgressore e responsabile solidale non individua in via esclusiva il titolo del coinvolgimento.
Quanto ai presupposti oggettivi, la Sezione afferma che la norma non attribuisce rilievo decisivo al contenuto della vendita, ma punisce il fatto che il collocamento sia realizzato da soggetto non autorizzato. Si tratta di fattispecie di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente la creazione di un mercato parallelo rispetto a quelli autorizzati. La commercializzazione tramite piattaforma digitale non esclude la responsabilità di chi ha contribuito alla messa in vendita traendone vantaggio. L’art. 5 della legge n. 689/1981 non impone la contestazione congiunta di tutti i coautori.
Sul numero degli eventi, il Tribunale conferma che la prova della vendita non è necessaria. Ai fini dell’illecito basta la messa in vendita o il collocamento, senza che occorra l’adempimento dell’obbligazione di pagamento. Il quadro probatorio è ritenuto idoneo a superare la soglia del ragionevole dubbio.
La doglianza sul quantum è invece accolta. L’ID order prova l’immissione dell’offerta e l’interesse del mercato, ma è inidoneo, da solo, a dimostrare l’effettivo incasso, il pagamento o l’accredito delle somme. L’Autorità non ha assolto l’onere probatorio per gli eventi privi di riscontro finanziario. La base di calcolo va quindi rideterminata espungendo quegli episodi. Seguendo il criterio dell’Autorità, il ricavo medio per evento scende a 2.778 euro e la sanzione per singola violazione al minimo edittale di 5.000 euro.
Il Collegio esclude il cumulo giuridico: le violazioni non costituiscono un’unica azione frazionata, ma una pluralità di condotte riferite a eventi e date distinti, per le quali opera il cumulo materiale. La scelta di parametrare la sanzione ai ricavi, senza scorporo dei costi, è ritenuta proporzionale, dovendo la sanzione superare l’utile per conservare effetto dissuasivo. Respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: il minimo edittale e l’assenza di tetto nel cumulo rientrano nella discrezionalità del legislatore nazionale.
I ricorsi sono accolti nei limiti indicati, con rideterminazione della sanzione in 2.030.000 euro e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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