Proroga concessioni balneari 2027 termine acceleratorio non dilatorio (Cons. Stato n. 3987 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027 fissato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce limite massimo di efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere e non termine dilatorio a favore dei concessionari uscenti. Esso ha natura di termine acceleratorio, funzionale all’ordinata programmazione e allo svolgimento delle gare imposte dall’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE. La proroga ex lege è tecnica e si giustifica solo in correlazione con l’obbligo dei Comuni di avviare e concludere le procedure selettive senza indugi. Una volta completata la gara e aggiudicati i lotti, l’amministrazione può legittimamente disporre l’affidamento diretto e temporaneo delle aree ai concessionari uscenti per il solo tempo necessario al subentro dei nuovi titolari, anche in data anteriore al termine massimo. L’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022 non proroga la concessione, ma rende legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula dell’atto regolante il nuovo rapporto.

Il Fatto

Il Comune di Ginosa, dopo una pronuncia di questa Sezione che ne aveva accertato l’obbligo di avviare le gare per le concessioni demaniali marittime, ha indetto la procedura selettiva per venti lotti e ha aggiudicato le nuove concessioni. Con la determina di aggiudicazione ha previsto, in favore dei concessionari uscenti, un affidamento diretto e temporaneo delle aree già oggetto delle concessioni originarie sino al 15 settembre 2025, e comunque non oltre la data indicata nell’ordinanza balneare.

La società titolare di una concessione in essere, aggiudicataria di uno dei lotti, ha impugnato davanti al TAR Puglia gli atti di indizione della gara e la determina di aggiudicazione, dolendosi del fatto che la proroga fosse stata limitata al 15 settembre 2025 anziché estesa fino alla stipula degli atti regolanti i nuovi rapporti concessori. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso e annullato gli atti in parte qua. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo con cui il Comune contesta l’illegittimità della limitazione della proroga al 15 settembre 2025. La censura ha portata assorbente rispetto alle doglianze di rito e al motivo sulla perdurante esistenza della concessione alla data di entrata in vigore del decreto.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022, che enuncia la ratio della proroga nel consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. Da qui la qualificazione come proroga tecnica, strettamente correlata all’obbligo dei Comuni di procedere alle gare. L’art. 4, comma 3, della stessa legge impone di avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in prima applicazione, entro il 30 giugno 2027. Tali dati normativi confermano che il termine del 2027 è limite massimo e non dilatorio.

La Corte sottolinea che, ove l’amministrazione completi le operazioni di gara in anticipo e i nuovi concessionari siano pronti al subentro, le concessioni prorogate possono venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027, con possibilità di disporre la cessazione anticipata dei rapporti prorogati con provvedimento motivato. Il termine opera quindi come termine acceleratorio, a presidio dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2380 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5522 del 2014.

Nessun contrasto con il diritto unionale: interpretate in questi termini, le disposizioni degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 7, della l. n. 118/2022 non richiedono disapplicazione. Il TAR era pervenuto a un percorso interpretativo coincidente, ma ha poi contraddittoriamente concluso per l’illegittimità della proroga limitata al 15 settembre 2025. La scelta del Comune, adeguatasi ai principi vincolanti della sentenza n. 4480 del 2024 della stessa Sezione, non è irragionevole: fissa un termine omologo per tutti i concessionari uscenti ed è funzionale al subentro dei nuovi titolari.

Quanto all’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022, esso non dispone alcuna perdurante validità della concessione in capo al concessionario uscente, ma si limita a escludere l’illegittimità dell’occupazione dell’area fino alla stipula del nuovo atto, evitando le sanzioni dell’art. 1161 cod. nav. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti sono respinti nelle parti oggetto di appello, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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