Nomina del secondo difensore e notifica della sentenza: ricorso tardivo (Cass. civ. Sez. III n. 34070 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo difensore non autorizza, di per sé sola, a presumere la revoca del primo, dovendosi invece ritenere che a questi sia stato aggiunto un altro, munito di pieni poteri di rappresentanza processuale, in base al carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato. Ne consegue che la notificazione della sentenza impugnata al difensore originario è valida e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il Consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del Collegio ed essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità. L’istanza di decisione del ricorrente non può contenere argomenti estranei allo scopo, dei quali non può tenersi conto. La declaratoria di inammissibilità per tardività può fondare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Un attore aveva convenuto in giudizio la perita d’ufficio nominata in un procedimento penale a suo carico, chiedendone la condanna al risarcimento per l’esecuzione asseritamente negligente dell’incarico professionale. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, escludendo l’illecito e, comunque, il nesso causale tra la condotta della convenuta e i danni rivendicati.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, superando le eccezioni in rito del ricorrente. Proposto ricorso per cassazione su quattro motivi, il Consigliere delegato ha avanzato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ravvisando la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha escluso la necessità di provvedere sulle argomentazioni contenute nell’istanza di decisione depositata dal ricorrente. Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, l’istanza del secondo comma consente al ricorrente di chiedere la sola definizione della causa, senza inserirvi contenuti estranei, dei quali non può tenersi conto.
È stata poi confermata la legittimità del procedimento. Il Presidente della Sezione o il Consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del Collegio investito della definizione e può esserne nominato relatore, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., senza incorrere nell’incompatibilità di cui agli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., perché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.
Nel merito, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività. Ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Dagli atti emerge che la sentenza d’appello è stata notificata al ricorrente, presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, il 18/4/2024.
Non incide sulla validità della notifica la nomina, nel corso del giudizio d’appello, di un nuovo difensore. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui la nomina di un secondo procuratore non fa presumere, di per sé sola, la sostituzione del primo, in difetto di univoche espressioni contrarie, operando il carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato ex art. 1716, comma 2, c.c., con pienezza di poteri per ciascun difensore.
Poiché il ricorso è stato notificato solo il 4/11/2024, ben oltre il termine breve, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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