Segnalazione in Centrale Rischi del servicer e danno da illegittima iscrizione (ABF Collegio di Bari n. 3296 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servicer è legittimato passivo nel procedimento dinanzi all’ABF quando, pur non essendo in atti la procura conferita dalla società veicolo, dalla visura della Centrale Rischi emerga che il suo nominativo è indicato nella lista dei servicer. La segnalazione in Centrale Rischi che permanga dopo la maturazione della prescrizione del credito, senza che l’intermediario deduca alcunché sulla legittimità dell’originaria iscrizione e sui motivi della sua persistenza, integra una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza e foriera di conseguenze pregiudizievoli. Il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione può essere provato mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, attenendo a un bene immateriale, e va liquidato equitativamente in base a indici presuntivi. Il danno patrimoniale da mancato accesso al credito richiede invece la prova che il diniego sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni negative oggetto del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente apprende, a seguito del rifiuto di una richiesta di mutuo, dell’esistenza di una segnalazione negativa del proprio nominativo in Centrale Rischi dal 2015, effettuata dall’intermediario resistente, servicer di una società veicolo. Dichiara di non aver intrattenuto alcun rapporto di credito con il segnalante e lamenta la mancanza del preavviso.

Chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per l’illegittima segnalazione e per la sua permanenza dal 2019 al luglio 2025, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato forfettariamente in € 50.000,00. L’intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, quale mandatario all’incasso non titolare del credito, e nel merito sostiene che la segnalazione è stata cancellata per intervenuta prescrizione e che il danno non è provato.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare, il Collegio richiama la circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, secondo cui l’ente tenuto alla segnalazione è l’intermediario titolare del credito anche quando si avvalga di un mandatario. L’orientamento condiviso dei Collegi riconosce la legittimazione del servicer a disporre la cancellazione quando la procura comprenda il potere di segnalare; in mancanza della procura, i Collegi valorizzano circostanze alternative, tra cui l’iscrizione del resistente nella lista dei servicer.

Nel caso concreto non è in atti la procura, ma dalla visura CR emerge che il nominativo dell’intermediario è presente esclusivamente nella lista dei servicer. L’eccezione è quindi respinta. Quanto al limite temporale del sesto anno precedente la proposizione del ricorso, il Collegio osserva che l’intermediario ha ammesso la maturazione della prescrizione dal 2017, mentre la segnalazione è proseguita fino al 2025, con cancellazione dal 2019 solo per effetto delle doglianze del ricorrente. Nulla è dedotto sulla legittimità dell’originaria iscrizione né sui motivi della sua permanenza.

La condotta è pertanto censurabile come contraria ai doveri di buona fede e correttezza. Sul danno patrimoniale da mancato accesso al credito, il Collegio ribadisce che non basta l’allegazione di dinieghi basati su banche dati, occorrendo la prova che il diniego sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni contestate. Nel caso, il diniego del 2024 richiamava la Centrale Rischi e nelle visure è presente unicamente la segnalazione della resistente: il nesso causale è quindi provato.

Sul danno non patrimoniale, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1642/2019, il Collegio reputa provato il pregiudizio mediante presunzioni e liquida equitativamente il danno in € 3.000,00, tenendo conto dell’entità della somma segnalata, del tempo di permanenza e della condotta dell’intermediario. Il ricorso è parzialmente accolto, con contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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