Estinzione anticipata del finanziamento per cessazione del lavoro e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Bari n. 3297 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto non viene meno quando il debito residuo è saldato dal datore di lavoro mediante il versamento del TFR, trattandosi di somme accantonate in favore del lavoratore. Non ricorre, dunque, alcuna preclusione applicativa dell’art. 125-sexies T.U.B. derivante dalla decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: sono rimborsabili anche i costi up-front, secondo il criterio della curva degli interessi in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale. Restano non retrocedibili gli oneri erariali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 13/10/2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con emissione di conteggio estintivo al 31/01/2023. Il credito era stato ceduto a diverso intermediario dal 23/12/2020. Insoddisfatto dell’interlocuzione prodromica, il cliente si rivolgeva all’Arbitro chiedendo il rimborso degli interessi qualificati come moratori, delle spese di istruttoria, degli oneri di rete distributiva, delle commissioni di attivazione e di estinzione, oltre all’indennizzo dell’1% del capitale residuo e alle spese legali.

L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente era incorso nella decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con saldo del debito residuo da parte dell’ex datore di lavoro il 10/03/2023. Da ciò deduceva il difetto del presupposto dell’estinzione anticipata e chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Richiamando l’orientamento arbitrale, si afferma che non osta all’applicazione dell’art. 125-sexies T.U.B. la circostanza che il contratto sia stato estinto per cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto alla riduzione del costo del credito sussiste anche quando il debito residuo è corrisposto dal datore mediante il TFR, poiché si tratta di somme accantonate in favore del lavoratore (Collegio di Bari n. 13133/2023; Collegio di Palermo n. 3169/2025).

Passando al merito, il Collegio riqualifica la domanda sugli interessi: il riferimento ai “interessi moratori” è frutto di errore materiale, poiché la contestazione verte sugli interessi corrispettivi, asseritamente vessatori per difetto di specifica negoziazione. L’art. 34, co. 2 cod. cons. esclude dal vaglio di vessatorietà la determinazione dell’oggetto e l’adeguatezza del corrispettivo, purché individuati in modo chiaro e comprensibile. Il contratto indica un TAN fisso del 7,098% con piano di ammortamento alla francese, clausola approvata espressamente; il TEG del 9,61% è inferiore alla soglia di usura. La domanda non è accolta.

Sugli altri oneri, il Collegio ricorda che spetta all’Arbitro, nei limiti del petitum, la qualificazione delle commissioni. Le commissioni di attivazione non risultano addebitate. Per i contratti anteriori al 25/07/2021 si applica l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato dalla sentenza Lexitor, in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Il quadro è confermato dall’art. 27 d.l. n. 104/2023.

I criteri sono quelli consolidati: proporzionalità lineare per i costi recurring; curva degli interessi per i costi up-front in assenza di diversa previsione. Natura up-front va riconosciuta alle spese di istruttoria e agli oneri di rete distributiva (Collegio di Bari nn. 10997/2024 e 3314/2023). Non sono retrocedibili gli oneri erariali.

Quanto all’indennizzo dell’1% richiesto dal ricorrente, il Collegio rileva che esso è previsto in contratto in favore del finanziatore e non del mutuatario, come chiarito dal Collegio di Coordinamento n. 5909/2020. Nessun addebito per commissioni di estinzione risulta dal conteggio. Le spese legali non sono riconosciute, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Bari n. 7214/2025; Collegio di Coordinamento n. 4580/2025). Il ricorso è accolto in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 2.003,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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