Segnalazione del diniego nei SIC e irrilevanza della retrodazione documentale (ABF Collegio di Palermo n. 1357 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del merito creditizio è prerogativa dell’intermediario e non è sindacabile dall’Arbitro; è invece valutabile il rispetto dei doveri di correttezza e di adeguata motivazione del diniego, che deve essere tempestivo e riferito alle specifiche condizioni del richiedente. L’eventuale contestata manipolazione o retrodazione della lettera di rifiuto è irrilevante ai fini della legittimità della condotta, poiché ciò che rileva è che il cliente abbia tempestivamente appreso, anche per via telefonica e poi con il riscontro al reclamo, l’esito e la motivazione del rigetto. La segnalazione del diniego nei SIC è legittima quando il cliente sia stato espressamente avvisato e abbia autorizzato l’utilizzo dei dati, con informazione della visibilità per i successivi novanta giorni. Il rigetto dell’infondatezza della domanda principale comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’intermediario, nel maggio 2025, un finanziamento per la ristrutturazione dell’abitazione. Il diniego gli veniva comunicato per telefono, senza notifica scritta. A seguito di reclamo, la banca trasmetteva una lettera di rifiuto datata 16.05.2025, che il ricorrente riteneva creata solo in occasione del riscontro, desumendolo dall’analisi dei metadati del documento. Contestava inoltre il trattamento dei dati personali e la segnalazione nei SIC del diniego, che a suo dire aveva causato il rigetto di una successiva richiesta presso altro istituto, con danno patrimoniale e reputazionale quantificato in € 75.000,00.
L’intermediario eccepiva il mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra reclamo e ricorso, la legittimità della valutazione discrezionale e l’avvenuta trasmissione della comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria, qualificando come pretestuose le accuse di contraffazione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene infondata l’eccezione preliminare sul termine, poiché una comunicazione qualificabile come reclamo, riguardante le censure articolate nel ricorso, era stata inviata già il 18.06.2025. Nel merito richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF secondo cui la valutazione del merito creditizio è prerogativa dell’intermediario e non può essere sindacata dall’Arbitro; valutabile è invece il rispetto della correttezza nel riscontro e l’adempimento dell’obbligo di motivare adeguatamente il diniego, che deve essere tempestivo e riferito alle specifiche condizioni personali del richiedente.
Nel caso di specie la comunicazione del diniego appare tempestiva: entro due giorni dalla richiesta il ricorrente aveva ricevuto il rifiuto, sia pure per via telefonica. La brevità del lasso temporale esclude che l’intermediario abbia ingenerato un affidamento poi deluso. Quanto all’obbligo di motivazione, al reclamo la banca aveva risposto il 18.06.2025, ribadendo per iscritto il rigetto e motivandolo con riferimento alle segnalazioni negative riscontrate.
Il Collegio affronta quindi la questione centrale della presunta retrodazione della lettera del 16.05.2025. Rileva che, anche laddove se ne riscontrasse la sussistenza, la circostanza non avrebbe alcun rilievo ai fini della legittimità della condotta: ciò che conta è che il ricorrente abbia tempestivamente appreso, prima per telefono e poi con il riscontro al reclamo, l’esito e la motivazione del rigetto. La banca aveva peraltro prodotto l’evidenza della società che gestisce la corrispondenza, attestante l’invio per posta ordinaria all’indirizzo indicato nella richiesta.
Quanto alla segnalazione nei SIC, il Collegio osserva che è pacifico trattarsi della segnalazione effettuata in caso di diniego al finanziamento, visibile per i novanta giorni successivi. L’art. 6 del Codice di Condotta per i SIC (Provvedimento del Garante Privacy n. 163 del 12 settembre 2019) consente l’utilizzo dei dati forniti in sede di richiesta, essendo il ricorrente stato espressamente avvisato dell’eventuale segnalazione del diniego. Neppure sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento. L’accertamento dell’infondatezza conduce al rigetto anche della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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