Buoni postali fruttiferi: ignoranza del titolare e prescrizione del diritto al rimborso (ABF Collegio di Roma n. 2473 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni postali fruttiferi non costituiscono strumenti finanziari né prodotti finanziari, perché sono titoli incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati: le controversie sul loro rimborso rientrano pertanto nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario. Ai fini del limite temporale di accesso all’ABF, nelle domande di accertamento dell’esigibilità del credito di rimborso non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. Nel merito, i diritti dei titolari di buoni dedicati a minori si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. L’ignoranza del titolare circa l’esistenza dei buoni e la decorrenza della prescrizione è un impedimento di mero fatto e non sospende il decorso del termine, che può essere impedito solo da una causa giuridica.

Il Fatto

La parte ricorrente chiede il rimborso di dieci buoni postali fruttiferi a sé intestati. Riferisce di averne ignorato l’esistenza e di averli rinvenuti solo dopo il decesso della nonna, avvenuto nel dicembre 2024, entrando in possesso dei titoli nel maggio 2025 e chiedendone immediatamente il rimborso.

L’intermediario resistente eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo. Nel merito rileva che tutti i buoni, con scadenza al compimento del diciottesimo anno dell’intestataria, sono scaduti il 14 novembre 2014 e che il diritto al rimborso si è prescritto il 14 novembre 2024, prima della richiesta. Il ricorso del 25 maggio 2025 segue il reclamo del 15 aprile 2025, riscontrato il 22 aprile 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza per materia. Richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 5674 del 2013, nega ai buoni postali fruttiferi la qualifica di strumenti finanziari e, in via derivata, di prodotti finanziari: si tratta di titoli incedibili, non destinati alla negoziazione sui mercati. La domanda di rimborso del valore nominale e degli interessi rientra dunque nella competenza dell’Arbitro.

Respinta anche l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4656 del 2022: quando si decide sull’esigibilità del credito di rimborso, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella del rifiuto del rimborso. Nel caso concreto il rifiuto è seguito al reclamo del 15 aprile 2025, entro il limite del sesto anno precedente il ricorso.

Nel merito la domanda non è fondata. I dieci buoni, sottoscritti tra il 19 marzo 2007 e il 5 novembre 2012, rechino tutti la scadenza al 14 novembre 2014, data del compimento del diciottesimo anno dell’intestataria. I regolamenti di emissione adottati da Cassa Depositi e Prestiti prevedono che i diritti dei titolari di buoni dedicati a minori si prescrivano trascorsi dieci anni dalla scadenza. In assenza di atti interruttivi, la prescrizione è maturata il 14 novembre 2024, prima del reclamo del 15 aprile 2025: al momento della domanda i buoni erano già prescritti.

Il Collegio esclude che l’ignoranza della parte ricorrente possa impedire il decorso del termine. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e dell’Arbitro, l’impossibilità di far valere il diritto rileva quale fatto impeditivo solo se deriva da una causa giuridica; non assume rilievo un impedimento puramente soggettivo o un ostacolo di mero fatto, come la difficoltà materiale di far valere la pretesa o l’ignoranza del titolare sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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