Responsabilità banca per omessa adeguata verifica conto beneficiario bonifico fraudolento (ABF Collegio di Roma n. 806 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che apra un conto corrente a distanza, senza la presenza fisica del cliente, è tenuta alle ulteriori verifiche imposte dal Provvedimento della Banca d’Italia del 30.07.2019 in materia di adeguata verifica della clientela, non esaurendosi l’obbligo nell’acquisizione della scansione del documento d’identità e della firma elettronica. Il rispetto delle regole di adeguata verifica costituisce un precipitato pratico della diligenza dovuta dall’istituto di credito ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguenza che la relativa violazione assume funzione causalmente efficiente rispetto alla realizzazione di una truffa e al pregiudizio dei defraudati. Il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni, in considerazione della struttura stessa della vicenda, e liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Il Fatto

La ricorrente, una società, aveva disposto un bonifico di Euro 5.200,00 in favore di un proprio creditore, utilizzando un IBAN trasmesso con una e-mail separata, poi rivelatosi riferibile a un conto aperto presso la banca resistente. Il creditore effettivo aveva lamentato il mancato incasso e la ricorrente, accortasi della frode, aveva richiamato il bonifico e pagato nuovamente il saldo, sporto denuncia alla Guardia di Finanza e chiesto alla resistente l’identità del titolare del conto beneficiario.

La ricorrente ha addebitato all’intermediario la violazione degli obblighi di diligenza, di cooperazione e di adeguata verifica della clientela, chiedendo il risarcimento del pregiudizio. La banca ha ricondotto la vicenda allo schema della business e-mail compromise, ha sostenuto l’estraneità della fase esecutiva e ha dedotto l’impossibilità di recuperare le somme per insufficienza dei fondi sul conto del beneficiario, oltre alla regolarità delle verifiche all’atto dell’apertura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere in relazione alla domanda di comunicazione dei dati del beneficiario, essendo gli stessi stati forniti dalla resistente nel corso del procedimento. Ha poi affermato la propria competenza in materia di obblighi di adeguata verifica, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023, secondo cui la circostanza che il ricorso concerna la normativa antiriciclaggio non esclude la competenza dell’Arbitro ove sia contestata la correttezza del comportamento dell’intermediario.

Nel merito, il Collegio ha osservato che in simili ipotesi la normativa sul riciclaggio assume rilievo anche al fine privatistico di proteggere chi utilizza un servizio bancario da invasioni lesive in occasione del contatto sociale qualificato con l’operatore professionale (Collegio di Roma n. 3913/2025, che richiama il Collegio di Coordinamento n. 6070/2024). Il rispetto delle regole di adeguata verifica è quindi espressione della diligenza del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c.

Il Collegio ha quindi verificato la condotta della resistente. A seguito delle integrazioni richieste, è emerso che l’apertura del conto del percettore era avvenuta senza la presenza fisica dell’utente e che la banca si era limitata ad acquisire la scansione del documento d’identità e la firma elettronica sui moduli contrattuali e AML, senza le ulteriori verifiche imposte dal Provvedimento della Banca d’Italia del 30.07.2019 per l’identificazione a distanza. Da qui l’inadempimento imputabile all’intermediario.

Tale inadempimento, secondo il Collegio, ha avuto funzione causalmente efficiente rispetto alla truffa, rendendo possibile l’intestazione fittizia e la probabilità di anonimato dei truffatori. La circostanza assorbe la rilevanza dell’assenza di indici di anomalia del bonifico individuati dall’art. 8 del D.M. n. 112/2007. Il danno patrimoniale è stato ritenuto provato per presunzioni, ove non sfornito di prova come richiesto dalla Cass. n. 18935/2025 e dal Collegio di Coordinamento n. 1642/2019, e liquidato equitativamente in Euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 1226 c.c. Le spese di assistenza professionale, qualificate come domanda risarcitoria sulla scorta del Collegio di Coordinamento n. 4850/2025, sono state liquidate in Euro 500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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