Segnalazione in SIC e preavviso: disconoscimento della firma senza perizia non rileva (ABF Collegio di Napoli n. 179 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione a sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia presuppone la prova del presupposto sostanziale — la morosità del cliente — e del presupposto formale, ossia l’invio del preavviso di segnalazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta. Il disconoscimento della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata non è valutabile dal Collegio in mancanza di idonea perizia grafologica. La valutazione dello stato di sofferenza economico-finanziaria costituisce presupposto per l’iscrizione in centrale dei rischi e non per le segnalazioni nelle banche dati private.
Il Fatto
La ricorrente afferma di essere stata illegittimamente segnalata presso banche dati creditizie private in relazione a una linea di credito in essere con l’intermediario. Sostiene di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa e, nelle repliche, di non aver ricevuto la raccomandata A/R inviata dall’intermediario, disconoscendo la firma sulla ricevuta di ritorno senza però produrre alcuna perizia grafologica.
Lamenta inoltre l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, per non aver l’intermediario provato l’effettivo stato di sofferenza. L’intermediario ricostruisce il rapporto di finanziamento stipulato nel novembre 2022 e i ritardi nei pagamenti, rappresentando di aver inviato il preavviso mediante raccomandata notificata il 24.04.2023, all’indirizzo contrattuale, e di aver segnalato la posizione da ottobre 2023 a febbraio 2024, con successiva cessione a terzi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla visura versata in atti, da cui emerge che la prima segnalazione pregiudizievole risale a giugno 2023 con una rata non pagata e che il numero massimo di rate in ritardo è pari o superiore a nove, dato compatibile anche con la decadenza dal beneficio del termine intimata nel settembre 2023. Da marzo 2024 il credito risulta ceduto a un terzo.
Quanto al profilo sostanziale, la ricorrente non formula doglianze specifiche sulla legittimità delle segnalazioni, se non con riferimento alla mancata valutazione dello stato di sofferenza. Sul punto il Collegio osserva che tale valutazione costituisce presupposto per l’iscrizione in centrale dei rischi e non nelle SIC. L’estratto conto allegato dall’intermediario documenta la molteplicità dei ritardi, sicché il presupposto sostanziale è pienamente provato.
Sul presupposto formale, il Collegio rileva che l’intermediario ha inviato il preavviso il 13.04.2023 mediante raccomandata A/R, notificata il 24.04.2023, allegando evidenza della spedizione e dell’avviso di ricevimento. La missiva risulta indirizzata al recapito indicato nel contratto di finanziamento, coincidente con quello del documento di identità prodotto dalla stessa ricorrente. Anche il presupposto formale è dunque provato.
Il Collegio affronta infine il disconoscimento della firma sulla ricevuta di ritorno. Richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi, esclude che tale disconoscimento possa essere preso in considerazione in mancanza, come nel caso di specie, della produzione di idonea perizia grafologica. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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