Cessione del quinto: rimborso pro quota dei costi recurring e up front (ABF Collegio di Bologna n. 17 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, rende applicabile l’art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla sentenza Lexitor, anche alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Nel caso di cessione del quinto, sono quindi retrocedibili sia i costi recurring sia i costi up front, limitatamente alla quota non maturata. Per i primi opera il criterio di proporzionalità lineare; per i secondi il metodo di riduzione progressiva proprio della curva degli interessi. Restano non rimborsabili le imposte e gli oneri erariali, nonché gli interessi non oggetto di domanda.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel novembre 2022 in corrispondenza della rata 48/120. Dopo l’esito infruttuoso della fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione pro quota delle commissioni dell’intermediario del credito, delle spese di distribuzione e delle spese di riscossione, per complessivi euro 1.226,34, oltre interessi legali.

L’intermediario ha eccepito l’inapplicabilità dei principi della sentenza Lexitor ai contratti di cessione del quinto, stante la vigenza dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia resa nel caso Unicredit Bank Austria, che escluderebbe il rimborso degli oneri relativi a prestazioni già eseguite. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui, rinviando alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, limitava la retroattività della Lexitor e ammetteva il rimborso dei soli costi recurring. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 torna quindi applicabile l’originario art. 125-sexies TUB, con la conseguenza che sono retrocedibili, per la quota non maturata, sia i costi recurring sia i costi up front.

Quanto al criterio di quantificazione, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, della cui conformità alla Lexitor ha preso atto la stessa Consulta. Ferma l’autonomia contrattuale, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato, si applica la proporzionalità lineare per i costi recurring e la curva degli interessi per quelli up front.

Il Collegio respinge l’eccezione dell’intermediario fondata sulla sentenza Unicredit Bank Austria: quella pronuncia riguarda i contratti di credito immobiliare e non è pertinente alla fattispecie (richiamate, ex multis, Collegio di Torino n. 6123/2023 e Collegio di Napoli n. 4441/2023). Nel caso concreto, le provvigioni dell’intermediario sono in parte recurring e in parte up front, così come le commissioni di distribuzione; hanno invece natura recurring le spese di incasso rata e quelle per le comunicazioni periodiche.

Il Collegio esclude la rimborsabilità delle imposte e oneri erariali, in quanto l’intermediario agisce come sostituto d’imposta senza margini di determinazione, e richiama l’art. 125-ter TUB. Ribadisce inoltre che gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e che il nuovo art. 27 del d.l. n. 104/2023 non muta il quadro per le estinzioni anteriori. Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di euro 699,00, oltre interessi legali dal reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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