Segnalazione in SIC illegittima se l’intermediario non prova la ricezione del preavviso (ABF Collegio di Roma n. 2919 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente in un sistema di informazione creditizia è legittima solo al ricorrere del presupposto sostanziale e del presupposto formale del preavviso. Spetta all’intermediario provare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione di procedere alla segnalazione. Poiché il preavviso è atto recettizio, tale onere si assolve dimostrando la ricezione dello stesso da parte del cliente. La mancata costituzione dell’intermediario nel procedimento arbitrale impedisce di assolvere l’onere probatorio e determina l’illegittimità della segnalazione, con conseguente cancellazione.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato segnalato illegittimamente in CRIF in relazione a un prestito concesso nel 2022. Sostiene di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione, che a suo avviso doveva essere inviato almeno quindici giorni prima della segnalazione e che ha natura recettizia.
L’intermediario resistente non si è costituito, nonostante il ricorso risultasse regolarmente consegnato. Il ricorrente chiede quindi la cancellazione della segnalazione in SIC.
La motivazione del Collegio
La controversia ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità di una segnalazione in SIC. Dalle evidenze in atti il Collegio rileva una prima segnalazione per ritardo a marzo 2023 e una cessione del credito a gennaio 2024.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro: la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere del presupposto sostanziale, nella specie non contestato, e del presupposto formale. Il ricorrente lamenta proprio la violazione di quest’ultimo, deducendo di non aver ricevuto il preavviso ai sensi dell’art. 5, comma 6 del nuovo Codice.
Il punto decisivo è l’onere probatorio. Spetta all’intermediario dimostrare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla segnalazione. Poiché il preavviso è atto recettizio, l’intermediario deve provarne la ricezione. Nel caso concreto l’intermediario non si è costituito e non ha quindi dimostrato la richiamata ricezione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Il Collegio esamina per completezza la documentazione prodotta dal ricorrente: una lettera di preavviso inviata dalla banca in sede di riscontro al reclamo e un’attestazione di consegna. Non è però chiaro se tale ricevuta si riferisca al preavviso SIC oggetto del giudizio oppure alla raccomandata che l’intermediario ha affermato di aver inviato quale preavviso di imminente registrazione in CR. La documentazione è pertanto ritenuta non idonea a dimostrare l’avvenuta recezione del preavviso di segnalazione.
Il Collegio accerta quindi l’illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione. Condanna inoltre l’intermediario al pagamento del contributo alle spese della procedura, pari a euro 200,00, e al rimborso in favore del ricorrente di euro 20,00.
Nota della Redazione
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