Segnalazione in SIC legittima con preavviso via PEC chiusa concordata in contratto (ABF Collegio di Palermo n. 3974 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia a carico di una persona fisica è legittima solo se il debitore è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’intermediario di procedere alla segnalazione. L’obbligo di preavviso riguarda la prima segnalazione pregiudizievole, di norma il primo ritardo nel pagamento: per gli inadempimenti successivi, compresa la segnalazione a sofferenza, il preavviso non è requisito di legittimità, purché l’onere sia stato assolto in precedenza. Spetta all’intermediario provare l’invio e la ricezione del preavviso, anche mediante presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. È ammissibile l’utilizzo della PEC “chiusa” appositamente attivata per le comunicazioni inerenti al finanziamento, se tale modalità è prevista in contratto. La segnalazione del nominativo deve poi avvenire decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso.

Il Fatto

La ricorrente, debitrice principale di un contratto di finanziamento sottoscritto il 7.7.2023, contesta l’iscrizione del proprio nominativo nella banca dati CRIF. Deducendo l’assenza di preavviso e la mancanza di una rilevante situazione debitoria, invoca la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità e sostiene che la segnalazione negativa abbia arrecato un danno reputazionale da ritenersi in re ipsa. Chiede quindi la cancellazione della segnalazione, la liquidazione del danno e la rifusione delle spese.

L’intermediario si è costituito sostenendo di avere inviato il preavviso tramite la PEC attivata gratuitamente al momento della sottoscrizione del contratto, dedicata alle comunicazioni relative al rapporto. Ha aggiunto che la segnalazione nei SIC si fonda sul fatto storico del ritardo nei pagamenti e non richiede valutazioni sulla capacità del cliente di far fronte ai debiti. La ricorrente ha replicato che la PEC, essendo su dominio chiuso dell’intermediario, proverebbe il solo recapito tecnico e non la conoscenza sostanziale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto accertato l’esistenza e la natura della segnalazione, non contestata: la visura in atti certifica una prima segnalazione negativa nell’ottobre 2023, per un ritardo di due rate, e un’ultima a gennaio 2024, per cessione del credito. Ha ricordato che il preavviso per le segnalazioni nei SIC è condizione di legittimità solo per le persone fisiche, anche quando si tratti di imprenditore individuale o professionista.

Quanto alla sofferenza, il Collegio ha ribadito l’orientamento per cui il preavviso è richiesto solo per la prima segnalazione pregiudizievole, poiché la sua finalità è consentire al debitore di sanare entro quindici giorni la morosità. L’assenza di preavviso per gli inadempimenti successivi resta legittima a condizione che l’onere sia stato assolto in precedenza, richiamando al riguardo la decisione n. 9079/2023 del Collegio di Palermo e la decisione n. 12862/2024 del Collegio di Torino.

Nel caso concreto, la prova è stata considerata raggiunta. La ricevuta di consegna mostra che il preavviso è stato spedito l’8.9.2023 all’indirizzo PEC attivato ad hoc e ricevuto in pari data. Il Collegio ha osservato, richiamando la decisione n. 3089/2012 del Collegio di Coordinamento, che l’intermediario può ricorrere a presunzioni semplici. Ha poi verificato che la modalità PEC “chiusa” era prevista dal contratto di finanziamento, specificamente approvato per iscritto, e che la cliente aveva optato per l’invio delle comunicazioni in modalità elettronica. Ha richiamato l’Allegato 1 al Codice di Condotta del 2019 e il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017, che annoverano la PEC tra gli strumenti idonei, citando sul punto le decisioni n. 6221/2025 del Collegio di Napoli, n. 8816/2025 del Collegio di Bologna e n. 2190/2023 del Collegio di Roma.

Accertata la prova dell’invio e della ricezione, il Collegio ha verificato il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico: il preavviso è stato inviato l’8.9.2023 e la prima segnalazione censita in CRIF nell’ottobre 2023. La segnalazione è stata quindi giudicata tempestiva.

Infine, il rilievo sulla carenza del presupposto sostanziale è stato respinto: l’estratto conto, non contestato, documenta che non è stata pagata alcuna rata. La segnalazione è stata ritenuta legittima sotto il profilo formale e sostanziale, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria e rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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