Segnalazioni Centrale Rischi e SIC onere probatorio e decadenza beneficio termine (ABF Collegio di Milano n. 1330 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di una posizione debitoria nella categoria delle sofferenze della Centrale Rischi presuppone che l’intermediario dimostri il corretto perfezionamento della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e l’avvenuto svolgimento di una valutazione della complessiva situazione economica del cliente. La notifica per compiuta giacenza è idonea a perfezionare la comunicazione quando l’indirizzo di spedizione corrisponda a quello indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso, anche se difforme da quello contrattuale. La cancellazione delle segnalazioni intervenuta in corso di procedura determina la cessazione della materia del contendere sul punto, con declaratoria parziale. Il ricorrente che contesti la legittimità sostanziale della segnalazione ha interesse a dedurre l’assenza di istruttoria, ma l’intermediario può provarla mediante il piano di ammortamento e i solleciti.
Il Fatto
La ricorrente apprendeva di essere stata segnalata negativamente in CTC e in Centrale dei Rischi e presentava reclamo all’intermediario, che rifiutava la cancellazione. L’intermediario sosteneva di aver inviato il preavviso di imminente segnalazione tramite pubblicazione nell’area personale e sms, ma la tracciatura dimostrava il mancato recapito. Quanto alla Centrale Rischi, la ricorrente contestava la segnalazione sia sul piano formale, perché la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine non era stata recapitata, sia sul piano sostanziale, perché l’intermediario non aveva dimostrato di aver valutato il suo stato di sofferenza.
L’intermediario chiedeva il rigetto: la linea di credito era stata stipulata nel settembre 2022, i pagamenti avevano avuto andamento irregolare fino a cessare nell’aprile 2023. Le segnalazioni in CRIF e CTC, regolarmente preavvisate, erano state cancellate per spirito collaborativo. Consolidatosi l’inadempimento, comunicava la decadenza dal beneficio del termine con raccomandata ricevuta per compiuta giacenza, informando della possibile segnalazione a sofferenza. La segnalazione in Centrale Rischi era stata effettuata da gennaio ad agosto 2024, poi interrotta per cessione della pratica.
La motivazione del Collegio
Sulle segnalazioni in CTC, il Collegio rileva che l’intermediario ha dichiarato di averle cancellate e ha depositato visura da cui non risultano segnalazioni negative a carico della ricorrente. La domanda su questo punto è quindi divenuta priva di oggetto: il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Analoga sorte, pur se estranea alla domanda, per le segnalazioni in CRIF, la cui visura del 7.10.2025 reca però la dicitura “contratto non trovato o non accessibile” e non consente di accertare l’assenza di segnalazioni.
Sulla segnalazione in Centrale Rischi, la visura prodotta dalla ricorrente dimostra che il credito è stato segnalato nella categoria sofferenze continuativamente da gennaio 2024 ad agosto 2024, per l’importo di euro 447,00, con disponibilità dal 7.03.2024. La ricorrente contesta la segnalazione sul piano formale e sostanziale.
Quanto al profilo formale, l’intermediario produce la raccomandata con cui comunicava la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento entro quindici giorni con avvertimento della possibile segnalazione a sofferenza. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 13.01.2024. L’indirizzo di spedizione, sebbene difforme da quello contrattuale, corrisponde a quello indicato dalla ricorrente nel modulo del ricorso: la comunicazione risulta pertanto correttamente notificata.
Quanto al profilo sostanziale, l’intermediario dichiara di aver effettuato la segnalazione previa analisi della situazione economica complessiva, che indicava una difficoltà non transitoria. Allega il piano di ammortamento con la registrazione dei pagamenti, da cui risulta un conclamato ritardo a partire dal maggio 2023, oggetto di ripetuti solleciti e della decadenza dal beneficio del termine: indice della gravità della complessiva situazione economica. Il Collegio prende altresì atto dell’interruzione della segnalazione a seguito della cessione della pratica.
Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente cessato nella materia del contendere e non è accolto nel resto. Resta fermo il criterio di riparto dell’onere probatorio: spetta all’intermediario documentare il presupposto formale e sostanziale della segnalazione, mentre la cancellazione intervenuta in corso di procedura chiude la controversia sul punto.
Nota della Redazione
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