Segnalazioni in CRIF illegittime senza prova della ricezione del preavviso (ABF Collegio di Milano n. 3425 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce atto unilaterale recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. e la sua effettiva ricezione da parte del destinatario è condizione di legittimità della segnalazione. L’invio tramite il servizio tNotice a un indirizzo di posta elettronica ordinaria prova il contenuto della comunicazione, ma non la sua ricezione, a differenza della PEC, in assenza di conferma del destinatario. Il preavviso di segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi ex art. 125, comma 3, TUB non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza la cui violazione può dar luogo solo a tutela risarcitoria. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere provato.

Il Fatto

La ricorrente, intestataria di due contratti di mutuo ipotecario stipulati con l’intermediario, apprende che dall’ottobre 2024 erano stati segnalati in CRIF i ritardi nei pagamenti senza alcun preavviso. Lamenta inoltre che nel settembre 2025 l’intermediario aveva effettuato una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, inviando il preavviso a un indirizzo non corrispondente alla propria residenza e comunque dopo la segnalazione. Rileva che nei mesi di agosto e settembre 2025 erano in corso trattative per la definizione bonaria delle posizioni mediante vendita del bene ipotecato. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno da mancato accesso al credito, quantificato in € 338,14.

L’intermediario eccepisce di aver inviato tempestivamente i preavvisi per le segnalazioni in CRIF, producendo due missive del 6 settembre 2024 trasmesse tramite tNotice, con avviso di giacenza e restituzione per compiuta giacenza. Quanto alla Centrale dei Rischi, afferma di aver inviato il preavviso all’indirizzo comunicato nel 2020 e di aver poi provveduto a un nuovo invio a mezzo PEC il 17 settembre 2025. Contesta la prova del danno e chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina tre profili: la legittimità delle segnalazioni in CRIF, quella della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e la connessa domanda risarcitoria. Quanto ai sistemi di informazione creditizia, il preavviso è atto recettizio e la sua effettiva ricezione è condizione di legittimità della segnalazione, come confermato dal provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 e dall’art. 5, comma 6, Codice di Condotta del 12 settembre 2019.

L’intermediario ha prodotto due missive del 6 settembre 2024 inviate tramite tNotice a un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Secondo il consolidato orientamento del Collegio, richiamato con le decisioni n. 2543/2025 e n. 4318/2025, il servizio tNotice prova il contenuto della comunicazione ma non l’effettiva ricezione: l’indirizzo di posta ordinaria, a differenza della PEC, non offre di per sé la prova del recapito, in assenza di conferma del destinatario. Nel caso di specie tale conferma manca.

Il Collegio rileva inoltre che l’indirizzo email utilizzato per i preavvisi è diverso da quello con cui l’intermediario aveva comunicato con la ricorrente nel corso del rapporto, come risulta dalla corrispondenza del 12 agosto 2024: circostanza che aggrava il difetto probatorio. Non vi è poi evidenza dell’invio cartaceo né della cartolina attestante la restituzione per compiuta giacenza. Il presupposto formale delle segnalazioni in CRIF non è pertanto assolto, con conseguente illegittimità e obbligo di cancellazione.

Quanto alla Centrale dei Rischi, il preavviso ex art. 125, comma 3, TUB non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza la cui violazione può dar luogo solo a tutela risarcitoria, secondo il richiamato orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023. La segnalazione resta perciò legittima sul piano formale, a prescindere dalle modalità di recapito del preavviso, e la domanda di cancellazione non può essere accolta.

Sulla domanda risarcitoria, il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e va provato anche mediante presunzioni semplici (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). Il rifiuto all’apertura di un conto corrente prodotto dalla ricorrente non contiene alcun riferimento alle segnalazioni in CRIF, sicché il nesso causale non è dimostrato e la domanda va rigettata. Il ricorso è quindi accolto solo quanto alla cancellazione delle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1334 c.c.

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