Segnalazioni SIC legittime se il preavviso è ricevuto e tempestivo (ABF Collegio di Milano n. 3535 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del debitore nei sistemi di informazione creditizia è legittima sul piano formale quando il preavviso di imminente segnalazione sia stato inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e risulti provato il ritiro della comunicazione, non essendo necessaria la prova dell’inoltro con modalità ulteriori rispetto a quelle documentate. Il preavviso deve contenere le informazioni utili al debitore per regolarizzare la propria posizione, senza che si richieda una specificazione eccedente tale funzione. Sul piano temporale, il termine di quindici giorni tra preavviso e prima registrazione deve essere verificato con riferimento alla data di effettiva visibilità della segnalazione nei singoli sistemi. Il presupposto sostanziale, costituito dall’esistenza effettiva di rate insolute al momento della segnalazione, va accertato sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta dall’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente ha richiesto all’intermediario la cancellazione e la rettifica delle segnalazioni negative disposte a suo carico nelle banche dati CRIF e CTC, assumendone l’illegittimità sotto il profilo sia sostanziale che formale. In particolare, ha sostenuto di non essere incorso nei ritardi contestati e di non aver ricevuto un preavviso di segnalazione preciso, puntuale e circostanziato, come richiesto dall’art. 5, comma 6 del Codice Deontologico dei SIC.

L’intermediario ha replicato di aver inviato la comunicazione di preavviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata al domicilio del cliente, e di aver rispettato il termine tra preavviso e prima registrazione. Ha inoltre prodotto il contratto di credito finalizzato e l’estratto conto, dai quali emergeva l’esistenza di rate insolute alla data dell’invio della missiva. Il ricorrente ha quindi adito il Collegio per ottenere la cancellazione delle segnalazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto sostanziale, ricostruendo la posizione debitoria sulla base della documentazione prodotta dall’intermediario. Dall’estratto conto è risultato che la rata di gennaio 2024 era stata pagata in ritardo, che la rata di febbraio era stata saldata alla scadenza e che le rate di marzo e aprile non erano state versate: alla data dell’invio del preavviso, dunque, risultavano insolute due rate. Anche le successive scadenze di maggio e giugno sono rimaste impagate, tanto che a luglio il credito è stato dichiarato compromesso. La contestazione del ricorrente, che assumeva la regolarità dei pagamenti di marzo, aprile e maggio, è stata pertanto superata dalla documentazione contabile.

Sul piano formale, il Collegio ha verificato l’avvenuta ricezione del preavviso. La missiva del 13.05.2024 era stata spedita tramite raccomandata a/r e la cartolina di ritorno attestava il ritiro in data 29.05.2024. Il Collegio ha riscontrato la corrispondenza tra il codice indicato nella missiva e quello della cartolina, nonché tra l’indirizzo di destinazione e quello indicato dal ricorrente nel modulo di ricorso. Ha richiamato l’orientamento condiviso dei Collegi ABF, secondo cui la ricezione del preavviso è provata quando l’inoltro avvenga a mezzo raccomandata a/r e sia agli atti l’avviso di ricevimento attestante il ritiro, richiamando sul punto la decisione del Collegio di Milano n. 11007 del 2022.

Il Collegio ha poi respinto la doglianza relativa alla genericità della missiva, ritenendo che dall’esame della stessa si ricavassero tutte le informazioni utili al debitore per regolarizzare la propria posizione con l’adempimento delle prestazioni dovute.

Infine, il Collegio ha verificato la tempestività del preavviso rispetto alle prime segnalazioni. La prima registrazione in CRIF è diventata visibile il 30.06.2024; quella in CTC è stata resa visibile dal 09.07.2024, come attestato dalla comunicazione del gestore del sistema. In entrambi i casi è risultato rispettato il termine di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del nuovo Codice di condotta. Il Collegio ha quindi concluso che il preavviso era tempestivo e ha rigettato il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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