Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo scritto e difetto di legittimazione passiva (ABF Collegio di Milano n. 2713 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando il ricorrente non fornisce prova documentale dell’invio del reclamo scritto preventivo all’intermediario. La dichiarazione del ricorrente di aver trasmesso reclami via email, priva di riscontro documentale, non integra la prova richiesta. È inoltre carente la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto quando le pretese del ricorrente riguardino esclusivamente l’erogazione di un finanziamento sottoscritto con un diverso operatore, non aderente all’ABF, e non la garanzia dallo stesso prestata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, afferma di aver richiesto un mutuo per riqualificazione aziendale mai erogato, per il quale sostiene di aver corrisposto due rate. Chiede quindi l’annullamento del finanziamento e la restituzione delle somme versate.

L’intermediario convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva, rilevando che il finanziamento sarebbe stato richiesto a un operatore di microcredito distinto dal convenuto, e l’inammissibilità del ricorso per mancato invio preventivo del reclamo, non essendo pervenuti i reclami telefonici ed email che il ricorrente assume di aver trasmesso. Chiede il rigetto. Il ricorrente non aggiunge altro in sede di repliche; l’intermediario non deposita controrepliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’origine della doglianza in un contratto di finanziamento agevolato sottoscritto a settembre 2023. Dalla documentazione prodotta emerge che il contratto è stato stipulato tra il ricorrente e un diverso operatore, e che il ricorrente ha prestato fideiussione nei confronti del medesimo soggetto.

Il ricorrente si sarebbe rivolto all’intermediario convenuto in quanto soggetto che aveva erogato la garanzia diretta per il finanziamento, poi revocata a ottobre 2025. Le richieste del ricorso, tuttavia, sono formulate in modo inequivoco nel senso di ottenere l’erogazione del finanziamento e non la revoca della garanzia.

Da qui la prima conclusione: l’intermediario convenuto non è passivamente legittimato a rispondere alle pretese avanzate, che riguardano esclusivamente la mancata erogazione e non lasciano spazio a un’interpretazione estensiva. Il Collegio osserva inoltre che l’ente che avrebbe erogato il finanziamento è una società di microcredito operante ai sensi dell’art. 111 TUB, non rientrante tra i soggetti tenuti ad aderire all’ABF.

Su un piano logicamente preliminare, il Collegio ritiene però assorbente l’eccezione relativa all’assenza del reclamo scritto preventivo. Il ricorrente afferma di aver inviato reclami via email, ma agli atti non sussiste alcuna evidenza documentale di tali comunicazioni.

In difetto di prova della presentazione del reclamo, il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La decisione lascia impregiudicato il merito della domanda di annullamento e di restituzione delle rate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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