Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front e recurring (ABF Collegio di Bologna n. 2650 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento contro delegazione di pagamento, l’art. 125-sexies TUB va interpretato nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, in mancanza di diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro. L’eccezione di difetto di titolarità circa gli oneri di intermediazione è infondata, poiché il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 12 gennaio 2018 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto in via anticipata nel febbraio 2022, in corrispondenza della quarantottesima rata sulle centoventi originariamente previste. Ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le spese di istruttoria e di intermediazione, chiedendo all’Arbitro di dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle commissioni non maturate per complessivi euro 641,04, oltre interessi legali.

In via subordinata, ferma l’applicazione del criterio pro rata temporis per i costi recurring e gli oneri assicurativi, ha invocato una riduzione per commissioni e costi ritenuti up front rapportata alla curva degli interessi. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, la refusione delle spese legali quantificate in euro 200 e il rimborso del contributo di euro 20. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, l’accoglimento dell’eccezione di difetto di titolarità quanto alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha innanzitutto rigettato l’eccezione di difetto di titolarità sollevata dall’intermediario in ordine agli oneri di intermediazione. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, richiamato con le decisioni ABF Torino n. 10337/2020 e ABF Bologna n. 11202/2023, non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente. Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, e il soggetto concedente ne è a conoscenza, come previsto dall’art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 dell’11 dicembre 2019, cui i Collegi assicurano continuità. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB impone la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile ai costi istantanei, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati.

Quanto agli importi, il Collegio ha qualificato le spese di istruttoria come up front e le spese di intermediazione come recurring. Su centoventi rate complessive, con quarantotto scadute e settantadue residue, ha calcolato un rimborso di euro 296,08 per le spese di istruttoria, rapportato al TAN secondo la percentuale del 38,65%, e di euro 181,44 per le spese di intermediazione.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di restituzione delle quote insolute, perché il ricorrente non ha prodotto le buste paga da cui risulti l’addebito delle somme richieste. Ha parimenti respinto la domanda di rimborso delle spese legali, non ricorrendo le condizioni indicate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025: in controversie seriali occorre che la presenza del professionista sia stata resa necessaria da comportamenti gravemente scorretti, dilatori o ostruzionistici dell’intermediario, non ravvisati nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario alla restituzione dell’importo e al pagamento del contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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