Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 308 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa all’esito dell’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, non impedisce al Collegio di pronunciarsi sulle spese processuali. L’Amministrazione soccombente, che ha ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, è tenuta alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente ed al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un precedente giudizio di lavoro, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia.
Nel corso del giudizio camerale, l’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato. All’udienza, il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, atteso che l’esecuzione era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della sopravvenuta esecuzione del giudicato e della conseguente dichiarazione resa in udienza, ha rilevato che non residuava alcuna questione da decidere nel merito. La domanda di ottemperanza, infatti, era rimasta satisfattivamente soddisfatta dall’attività esecutiva posta in essere dall’Amministrazione.
Cionondimeno, il Tribunale ha ritenuto di dover scrutinare la domanda di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, reputandola fondata. L’esecuzione, come accertato dalla documentazione versata in atti, era infatti intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza, rendendo necessaria l’instaurazione del giudizio per ottenere la piena attuazione del giudicato.
Ne consegue che, pur in presenza di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’Amministrazione, quale parte rimasta soccombente in ragione della propria tardiva ottemperanza, deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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